L'Imputato, fermato con dosi frazionate di cocaina ed eroina oltre a una somma di 2.900 euro in contanti, ha concordato con il pubblico ministero una pena per spaccio di lieve entità con recidiva. Successivamente, ha proposto ricorso contro il patteggiamento davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che le sostanze fossero destinate al solo uso personale e lamentando una carenza di motivazione sull'aumento per la recidiva. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Chi sceglie il rito negoziale rinuncia a contestare l'accusa e non può rimettere in discussione il patto liberamente sottoscritto, salvo vizi eccezionali e tassativi. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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