Due soggetti concordano una pena patteggiata per reati di droga con il giudice di merito. In seguito, entrambi impugnano la sentenza dinanzi alla Suprema Corte, lamentando difetti di motivazione sull'applicazione della recidiva e di un'aggravante legata alle armi. La Cassazione dichiara inammissibile ogni ricorso contro patteggiamento proposto al di fuori delle ristrette ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La legge consente il sindacato sulla qualificazione giuridica solo a fronte di un errore manifesto ed evidente, non per censure generiche o margini di opinabilità. I giudici condannano entrambi i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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