Un Lavoratore ha presentato un ricorso contro una sentenza di patteggiamento, contestando la mancanza di motivazione sull'adeguatezza della pena e sugli aumenti per la continuazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile. Ha ribadito che l'impugnazione di una sentenza di patteggiamento è possibile solo per motivi specifici, come vizi nella volontà dell'imputato o illegalità della pena, non per questioni legate alla motivazione della quantificazione della pena concordata. Il giudice, infatti, ratificando l'accordo, valuta implicitamente la sua legalità. Il Lavoratore ha perso e dovrà pagare le spese processuali.
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