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Art. 437 Codice Penale — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 437 Codice Penale

Ne bis in idem: condanna annullata dalla Cassazione
La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale, applicando il principio del ne bis in idem. Un individuo, già condannato con rito alternativo per violenza e resistenza per un episodio avvenuto in stazione, era stato nuovamente processato per oltraggio per le stesse frasi pronunciate nella medesima circostanza. La Corte ha stabilito che si tratta dello stesso fatto storico-naturalistico, per cui non è possibile un secondo processo, a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica del reato.
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Peculato notaio: condanna per mancato versamento imposte
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per peculato di un notaio che si era appropriato delle somme ricevute dai clienti per il pagamento dell'imposta di registro. La sentenza chiarisce che il notaio agisce come pubblico ufficiale anche nell'espletamento degli obblighi tributari e che il reato di peculato del notaio si perfeziona non con la semplice scadenza del termine di versamento, ma con l'appropriazione indebita dei fondi, dimostrata dall'uso per scopi personali. La Corte ha rigettato l'eccezione di ne bis in idem e ha annullato parzialmente la sentenza solo per le condotte più risalenti, coperte da prescrizione.
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