La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per peculato di un notaio che si era appropriato delle somme ricevute dai clienti per il pagamento dell'imposta di registro. La sentenza chiarisce che il notaio agisce come pubblico ufficiale anche nell'espletamento degli obblighi tributari e che il reato di peculato del notaio si perfeziona non con la semplice scadenza del termine di versamento, ma con l'appropriazione indebita dei fondi, dimostrata dall'uso per scopi personali. La Corte ha rigettato l'eccezione di ne bis in idem e ha annullato parzialmente la sentenza solo per le condotte più risalenti, coperte da prescrizione.
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