Un autotrasportatore, condannato per alterazione del cronotachigrafo, ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che l'alterazione cronotachigrafo costituisce un reato di pericolo. La pericolosità intrinseca della guida di un mezzo pesante in violazione delle norme di sicurezza impedisce di considerare il fatto come di lieve entità, giustificando la conferma della condanna.
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