Una creditrice avvia un pignoramento presso terzi sullo stipendio del debitore. Quest'ultimo propone opposizione all'esecuzione invocando la compensazione con un controcredito derivante da un affitto. Il Tribunale rigetta l'opposizione seguendo il rito ordinario. Il debitore propone appello depositando il ricorso nei termini, ma notificandolo in ritardo rispetto alla scadenza semestrale. La Corte d'Appello dichiara l'impugnazione inammissibile per tardività, escludendo il rito locatizio. La Cassazione conferma la decisione applicando il principio della ultrattività del rito: poiché il primo grado si è svolto con rito ordinario, anche l'appello deve seguire le medesime forme. Di conseguenza, la tempestività andava calcolata sulla notifica e non sul deposito.
Continua »