Un'azienda proponeva opposizione contro una cartella esattoriale dell'INPS per contributi omessi. La Corte d'Appello riduceva il debito e limitava le sanzioni civili previdenziali alla data di iscrizione al ruolo, ritenendo che l'INPS non avesse chiesto espressamente le sanzioni fino al saldo effettivo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che, nei giudizi di opposizione, l'ente previdenziale è l'attore sostanziale e non deve proporre una domanda autonoma per ottenere le sanzioni. Queste ultime costituiscono una conseguenza automatica del ritardo e continuano a maturare progressivamente fino al saldo effettivo del debito contributivo, senza potersi arrestare alla data di iscrizione a ruolo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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