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Art. 433 Codice Civile — Sezione Seconda Penale

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Arresti domiciliari e assoluta indigenza: no al lavoro dal figlio
Il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di un uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, di poter lavorare presso l'azienda del figlio. L'indagato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo di trovarsi in uno stato di assoluta indigenza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il presupposto dell'assoluta indigenza deve essere valutato con estremo rigore, considerando anche i redditi degli altri componenti del nucleo familiare. Nel caso specifico, il figlio del ricorrente è titolare di un'impresa solida e ha l'obbligo di sostenere il genitore. Di conseguenza, non sussistono i presupposti eccezionali per autorizzare l'attività lavorativa fuori dal domicilio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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No al lavoro per detenuti domiciliari se i figli possono aiutarli
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato, confermando il diniego del lavoro per detenuti domiciliari. L'uomo, agli arresti domiciliari presso l'ex moglie per associazione a delinquere, chiedeva di lavorare come manutentore a 26 km di distanza. I giudici hanno stabilito che non sussiste lo stato di assoluta indigenza, poiché i figli maggiorenni hanno l'obbligo legale di prestare gli alimenti al genitore in difficoltà. Inoltre, l'orario prolungato e la distanza sono stati ritenuti incompatibili con le esigenze cautelari e la pericolosità del soggetto. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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