Due fratelli hanno impugnato l'acquisto di un terreno demaniale effettuato dalla sorella, sostenendo che lei non avesse il diritto di opzione degli eredi perché non risiedeva né lavorava sul fondo al momento dell'entrata in vigore della legge speciale. L'immobile era stato originariamente assegnato al padre, socio di una cooperativa agricola. La Corte di Cassazione ha chiarito la normativa: il requisito dell'insediamento preventivo riguarda esclusivamente i congiunti non eredi (ossia i parenti tenuti agli alimenti). Gli eredi legittimi subentrano direttamente nei diritti del defunto senza dover dimostrare l'occupazione fisica pregressa del lotto. I giudici hanno rigettato il ricorso dei fratelli, confermando il diritto della sorella alla sua quota immobiliare di un terzo e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese legali.
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