Una società che gestisce una RSA ha chiesto al Comune il pagamento della quota assistenziale per i suoi ricoverati. Il Comune si è opposto, sostenendo che l'onere dovesse gravare interamente sul Servizio Sanitario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo un principio chiave sul riparto oneri retta RSA. La spesa non è automaticamente a carico della sanità. La quota assistenziale grava sull'assistito, poi sui familiari e, in caso di loro incapacità economica, sul Comune di residenza. La Corte ha quindi annullato la precedente decisione, rinviando la causa per una nuova valutazione basata su questo criterio di ripartizione.
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