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Art. 43 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

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Giurisdizione del giudice italiano: cliente a Londra ma causa a Roma
Un professionista italiano ha citato in giudizio una cliente per ottenere il pagamento delle prestazioni di consulenza patrimoniale e societaria svolte in Italia. La cliente, trasferitasi a Londra, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, invocando la tutela speciale del foro del consumatore nel proprio luogo di residenza estero. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno invece confermato la giurisdizione del giudice italiano. La Corte ha rilevato che il contratto è stato concluso ed eseguito interamente in Italia e che non ricorrono i presupposti per l'applicazione del foro protettivo del consumatore all'estero, in quanto l'attività negoziale non è stata preceduta da offerte o pubblicità nel Regno Unito. Di conseguenza, la causa deve essere decisa dal Tribunale di Roma.
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