Una società edile cita in giudizio un cliente presso il tribunale della propria sede. Il cliente si oppone, invocando il foro del consumatore e indicando come competente il tribunale della sua nuova residenza, appena costruita dalla società stessa. La Corte di Cassazione conferma che, per determinare il foro del consumatore, la residenza effettiva (il luogo di dimora abituale) prevale su quella anagrafica, soprattutto quando la controparte è a conoscenza della situazione reale.
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