Un imprenditore, pur iscritto all'AIRE e residente in Svizzera, è stato considerato fiscalmente residente in Italia. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32824/2024, ha confermato che, in caso di trasferimento in un paese a fiscalità privilegiata, l'iscrizione anagrafica non è sufficiente a superare la presunzione di residenza in Italia se il centro degli affari e degli interessi vitali del contribuente rimane nel territorio nazionale. La Corte ha però accolto la richiesta di applicare sanzioni ridotte in base a una legge più favorevole sopravvenuta.
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