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Art. 426 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 426 Codice di Procedura Civile

Occupazione senza titolo: il privato perde e deve pagare i danni
Un Ente Religioso ha agito in giudizio per ottenere il rilascio di un immobile e il risarcimento dei danni dovuti all'occupazione senza titolo da parte di un privato. L'occupante si è opposto sostenendo l'avvenuta usucapione e contestando la validità del titolo di proprietà dell'Ente, derivante da un articolato intreccio tra una donazione, un legato testamentario e una successiva transazione. La Corte d'Appello ha confermato l'obbligo di rilascio del bene, limitando il risarcimento del danno al periodo successivo all'avvio della causa, momento in cui l'Ente ha manifestato la concreta volontà di rientrare in possesso dell'immobile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'occupante, confermando integralmente la sentenza di merito e la condanna al pagamento dei danni.
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Regolamento di competenza: inammissibile il rinvio tra sezioni
Un ente previdenziale propone opposizione contro l'ordinanza di assegnazione del credito emessa in un pignoramento presso terzi. Il giudice dell'esecuzione invia la causa alla sezione lavoro dello stesso tribunale, ma quest'ultima si dichiara incompetente. L'ente riassume il giudizio dinanzi al giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo, dopo un ulteriore passaggio interno, richiede il regolamento di competenza d'ufficio alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte dichiara inammissibile la richiesta. I giudici chiariscono che il magistrato e decaduto dalla facolta di sollevare il conflitto per aver compiuto prima altri atti. Inoltre, il passaggio tra sezione ordinaria e sezione lavoro del medesimo tribunale riguarda la semplice organizzazione interna dei fascicoli e non costituisce una questione di competenza.
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Opposizione a decreto ingiuntivo: atto notificato ma tardivo
Il Lavoratore ottiene un decreto ingiuntivo per riscuotere crediti derivanti dal rapporto di lavoro. L'Azienda propone opposizione a decreto ingiuntivo mediante notifica di un atto di citazione, anziché depositare il ricorso previsto dal rito del lavoro. L'Azienda deposita l'atto in cancelleria solo al quarantunesimo giorno dalla notifica del decreto, superando il termine perentorio di quaranta giorni. I giudici di merito dichiarano inammissibile l'azione difensiva per intervenuta decadenza. La Suprema Corte conferma il rigetto del ricorso aziendale: l'atto di citazione si converte validamente in ricorso solo se il deposito in cancelleria si perfeziona entro il termine di legge. L'incertezza sulla materia non giustifica la rimessione in termini. Vince il Lavoratore.
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Opposizione a decreto ingiuntivo: l’atto errato costa la causa
Una società immobiliare ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un ente pubblico per canoni di locazione non pagati. L'ente ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo notificando un atto di citazione invece di depositare un ricorso, come previsto per le locazioni. Sebbene la notifica sia avvenuta nei termini, il deposito in cancelleria è avvenuto in ritardo. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che in materia di locazione non si applica la sanatoria retroattiva del mutamento del rito prevista dal D.Lgs. 150/2011. L'opposizione è tempestiva solo se l'atto errato (citazione) viene depositato in tribunale entro i quaranta giorni dalla notifica del decreto. Di conseguenza, l'opposizione dell'ente è stata dichiarata inammissibile per tardività, confermando la vittoria della società immobiliare.
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