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Art. 426 Codice Penale — Sezione Terza Penale

Altri anni per Art. 426 Codice Penale

Ricorso straordinario per errore di fatto e condanna confermata
Il Direttore Responsabile di una cava subisce una condanna a due anni di reclusione per il reato di disastro colposo. L'imputato omette i controlli sulle attività di estrazione e causa un grave movimento franoso nel cantiere. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale del dirigente. La difesa presenta quindi un ricorso straordinario per errore di fatto, contestando una presunta svista dei giudici di legittimità circa l'esame dei doveri di vigilanza del tecnico. La Suprema Corte rigetta l'impugnazione straordinaria. Il Collegio chiarisce che la censura sollevata riguarda una valutazione giuridica e non una mera svista percettiva. La condanna e le statuizioni a carico del responsabile restano pertanto pienamente confermate.
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Crollo per scavi abusivi: la colpa specifica nega l’assoluzione
Il Committente, il Direttore dei Lavori e l'Esecutore dei Lavori venivano assolti in appello dall'accusa di aver causato una frana colposa e il crollo di un'abitazione confinante a causa di scavi abusivi in una zona a vincolo idrogeologico. La Corte d'Appello aveva ritenuto imprevedibile l'evento, considerando le norme violate come elastiche. La Corte di Cassazione annulla l'assoluzione, stabilendo che i limiti quantitativi imposti dalle autorizzazioni amministrative costituiscono norme cautelari rigide. La loro violazione configura una colpa specifica, ambito in cui la prevedibilità del danno è presunta poiché la norma mira proprio a evitare il dissesto del terreno. Il caso viene rinviato per un nuovo processo.
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Rifiuto liquido: la differenza con lo scarico fognario
Un Sindaco è stato condannato per lo sversamento di liquami da una vasca di accumulo. La Corte di Cassazione ha chiarito un punto cruciale: quando i reflui sono raccolti in una vasca che richiede svuotamento periodico, non si tratta di 'scarico' ma di 'rifiuto liquido'. Di conseguenza, l'eventuale sversamento integra il reato di gestione illecita di rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/2006) e non quello di scarico non autorizzato (art. 137 D.Lgs. 152/2006). La Corte ha quindi corretto la qualificazione giuridica del fatto, eliminando la condizione di bonifica legata alla sospensione della pena.
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Responsabilità penale amministratore: la Cassazione
La Corte di Cassazione conferma la condanna per reati ambientali e disastro colposo, delineando la responsabilità penale dell'amministratore di fatto per la gestione illecita di rifiuti e quella dell'amministratore di diritto per culpa in vigilando. I ricorsi degli imputati, basati su una rivalutazione dei fatti e sulla presunta prescrizione dei reati, sono stati dichiarati inammissibili per la loro genericità e manifesta infondatezza.
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