La società concessionaria della gestione autostradale ha svolto vari interventi di manutenzione della rete. Successivamente, il Ministero concedente ha contestato i ribassi applicati sugli affidamenti interni, tagliando le somme riconosciute al gestore privato. La concessionaria ha impugnato la nota ministeriale davanti al TAR, ma ha poi proposto regolamento preventivo per chiarire la competenza del giudice. Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Nella concessione di pubblici servizi, una volta firmata la convenzione, le liti sulla fase esecutiva e sui corrispettivi economici spettano al giudice ordinario perché le parti operano su un piano paritario e il Ministero non esercita un potere autoritativo, ma svolge una mera verifica tecnico-contabile.
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