La Corte di Cassazione ha stabilito che un Giudice per le indagini preliminari non può ordinare una imputazione coatta per una persona non indagata. Nel caso specifico, a fronte di una richiesta di archiviazione per un reato di truffa a carico di ignoti, il Giudice aveva ordinato al Pubblico Ministero di accusare formalmente due soggetti non iscritti nel registro delle notizie di reato. La Suprema Corte ha annullato questa decisione, definendola un 'provvedimento abnorme'. Il Giudice, infatti, eccede i suoi poteri se si sostituisce al PM nella valutazione iniziale degli indizi. Può solo ordinare l'iscrizione dei nuovi soggetti nel registro degli indagati, ma non la loro diretta imputazione.
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