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Art. 40 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

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Raccolta fondi: l’associazione sposta il bene e perde la causa
Due ricercatori ottengono l'uso di un microscopio grazie a una raccolta fondi gestita da un'associazione. Successivamente, l'ente dona lo strumento a un'università e lo trasferisce in un'altra città, rendendone difficile l'utilizzo. I ricercatori chiedono il risarcimento dei danni. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'associazione, confermando la condanna a rimborsare le spese di trasferta dei ricercatori. La Corte ribadisce la responsabilità dell'organizzatore di raccolta fondi: chi raccoglie denaro per uno scopo preciso deve garantire che il bene acquistato mantenga la sua destinazione d'uso originaria, anche in assenza di un accordo scritto. Chi viola questo vincolo fiduciario risponde dei danni causati ai beneficiari.
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