Un Lavoratore ha ottenuto, tramite procedura selettiva, l'assegnazione a mansioni superiori e il relativo `inquadramento` nella quinta fascia funzionale presso un Consorzio. L'Assessorato regionale ha richiesto la revoca della promozione, sostenendo un contrasto con note amministrative. Il Consorzio ha proceduto alla revoca. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Consorzio, confermando che il Lavoratore aveva acquisito un diritto all'inquadramento superiore non revocabile per mere ragioni di opportunità o per atti amministrativi privi di forza cogente. Il Consorzio è stato condannato a pagare le differenze retributive.
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