Un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis si è visto negare la possibilità di svolgere attività lavorativa in carcere. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il diritto al lavoro per i detenuti al 41-bis non è assoluto. La decisione si è basata sull'elevato spessore criminale del soggetto, ritenendo le mansioni richieste incompatibili con le esigenze di massima sicurezza e con la necessità di impedire contatti con altri detenuti.
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