Un ex Direttore Generale della Regione Sardegna ha chiesto il pagamento della retribuzione di risultato. La Regione ha sostenuto che un successivo accordo contrattuale aveva reso il compenso "onnicomprensivo", includendo già la retribuzione di risultato in un importo globale aumentato. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo che la retribuzione di risultato fosse già assorbita. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Direttore inammissibile. Ha confermato che l'interpretazione del contratto, che stabiliva l'assorbimento della retribuzione di risultato nel compenso complessivo, era una valutazione di fatto dei giudici precedenti e non poteva essere contestata in Cassazione se non per violazione dei canoni di interpretazione contrattuale. Il Direttore ha perso la causa e dovrà pagare le spese legali.
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