Un contribuente impugna un preavviso di fermo amministrativo. L'ente creditore annulla il debito, causando la cessazione della lite. I giudici compensano le spese legali applicando il principio di soccombenza virtuale, poiché il ricorso iniziale del contribuente era infondato per totale assenza di prove. La Corte di Cassazione conferma la decisione, sottolineando che la valutazione prognostica sulla fondatezza della domanda originaria è decisiva per la ripartizione delle spese.
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