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Art. 391 Codice di Procedura Civile — Sezione Quinta Civile

Altri anni per Art. 391 Codice di Procedura Civile

Rottamazione parziale: pagare le cartelle non cancella la lite
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un socio maggiori imposte per utili societari non dichiarati. Durante il processo d'appello, il contribuente ha aderito alla rottamazione, versando le somme dovute solo per due cartelle di pagamento provvisorie. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'estinzione dell'intero giudizio, ritenendo tacitamente accettata la rinuncia. L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la pronuncia in Cassazione, sostenendo che la pretesa fiscale iniziale era molto più ampia rispetto agli importi rottamati. La Suprema Corte ha accolto il ricorso: la rottamazione parziale non estingue automaticamente l'intero processo tributario se il debito contestato dall'ufficio supera i ruoli definiti. I giudici devono perciò esaminare nel merito la parte residua della pretesa erariale.
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Iscrizione ipotecaria: abbandono del ricorso e spese compensate
Il Contribuente ha contestato tramite estratto di ruolo una iscrizione ipotecaria sul proprio immobile, legata a tre vecchie cartelle esattoriali per imposte non pagate. I giudici di merito hanno respinto le sue richieste perché l'impugnazione era tardiva, dato che il debitore conosceva già gli atti esattoriali da tempo. L'uomo ha quindi fatto ricorso in Cassazione, sostenendo l'illegittimità dell'ipoteca su un bene gravato solo da diritto di abitazione. Tuttavia, poco prima dell'udienza, il cittadino ha depositato una dichiarazione formale nella quale affermava di voler abbandonare il contenzioso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Poiché la fine del procedimento è dipesa da un fatto successivo alla presentazione degli atti, i magistrati hanno disposto la compensazione integrale delle spese legali, evitando al cittadino il pagamento del doppio contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop a spese e doppio contributo
La società concessionaria di uno specchio acqueo e di una piattaforma marina riceveva un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 dall'ente di riscossione locale, che pretendeva oltre quarantamila euro tra imposta, sanzioni e interessi. Dopo due gradi di merito sfavorevoli, la contribuente impugnava la decisione dinanzi ai giudici di legittimità. Nelle more del procedimento, la società ha tuttavia depositato formale rinuncia al ricorso per cassazione, tempestivamente accettata dalla controparte pubblica con accordo sulla compensazione delle spese di lite. La Suprema Corte ha preso atto della concorde volontà difensiva, dichiarando estinto il giudizio e stabilendo che l'abbandono concordato della lite evita l'obbligo di versare il doppio contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso tributario: stop alla lite senza sanzioni
Una società contribuente impugnava un avviso di accertamento per imposte comunali emesso dalla società incaricata della riscossione. La causa giungeva in Cassazione dopo esiti contrastanti nei gradi precedenti. Prima dell'udienza, la contribuente formalizzava la rinuncia al ricorso tributario e l'ente di riscossione accettava tale rinuncia, abbandonando il proprio ricorso incidentale. Entrambe le parti chiedevano l'azzeramento reciproco delle spese legali. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la totale compensazione delle spese di lite. I giudici hanno inoltre escluso il versamento del doppio contributo unificato a carico della contribuente. La Corte ha chiarito che il raddoppio della tassa costituisce una sanzione eccezionale, applicabile esclusivamente in caso di rigetto totale o inammissibilità dell'impugnazione e mai nei casi di chiusura concordata del contenzioso.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop a spese e doppio tributo
Una società concessionaria di uno specchio acqueo riceveva un avviso di accertamento dal concessionario comunale per il pagamento dell'IMU su una piattaforma marina. I giudici tributari di merito confermavano la pretesa fiscale, respingendo le censure societarie sull'assoggettabilità del bene. La contribuente decideva quindi di adire la Suprema Corte, ma prima dell'udienza formalizzava una rinuncia al ricorso per cassazione, tempestivamente accettata dalla controparte con accordo sulla compensazione delle spese. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo, stabilendo la compensazione integrale delle spese di lite e confermando che l'estinzione per rinuncia esonera il rinunciante dall'obbligo del raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso tributario: chiusura della lite senza sanzioni
Una società contribuente ha impugnato davanti alla Corte di Cassazione un avviso di accertamento relativo all'imposta municipale propria per l'anno 2012 emesso dalla società concessionaria della riscossione comunale. Prima dell'udienza, la società contribuente ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso tributario, chiedendo la compensazione integrale delle spese legali. La controparte pubblica ha accettato formalmente tale rinuncia con un'apposita memoria difensiva. I giudici di legittimità hanno dichiarato l'estinzione definitiva del processo, confermando che ciascuna parte sostiene le proprie spese di giudizio. La Corte ha inoltre precisato che non sussistono i presupposti per condannare il contribuente al versamento del doppio contributo unificato, poiché questa sanzione economica non si applica quando il procedimento si conclude tramite abbandono concordato della controversia.
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Definizione agevolata della lite tributaria: il Fisco si ferma
Una società attiva nella produzione energetica e i suoi soci subiscono un accertamento fiscale per alcune agevolazioni legate a un impianto fotovoltaico. I contribuenti vincono in secondo grado, ma l'ente fiscale impugna la sentenza davanti ai giudici di legittimità. Nel corso della causa, i contribuenti scelgono di aderire alla definizione agevolata della lite tributaria, versando quanto dovuto secondo le norme sulla pace fiscale e depositando le prove di pagamento. Poiché nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione né sono intervenuti dinieghi da parte degli uffici finanziari entro i termini stabiliti dalla legge, la Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere per la società. Le spese legali restano a carico di chi le ha anticipate.
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Lite chiusa ma ricorso rigettato: vale la definizione agevolata
L'Agenzia delle Entrate notificava avvisi di accertamento a una società e ai suoi soci per gli anni 2007 e 2008, contestando fatture fittizie e spese indeducibili. Durante la causa in Cassazione, i contribuenti aderivano ritualmente alla definizione agevolata per l'anno 2007, depositando la relativa documentazione vidimata dal Fisco. Tuttavia, la Suprema Corte pronunciava un'ordinanza di rigetto integrale, ignorando la sanatoria e condannando i contribuenti alle spese. Questi ultimi promuovevano ricorso per revocazione lamentando un errore di fatto. I giudici hanno accolto la domanda revocando parzialmente la precedente decisione: il giudizio è dichiarato estinto unicamente per il 2007 per intervenuta definizione agevolata, restando confermato il rigetto per l'anno 2008.
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Sopravvenuto difetto di interesse e spese legali
Un contribuente ha impugnato davanti alla Corte di Cassazione una decisione sfavorevole della giustizia tributaria regionale contro l'amministrazione finanziaria. Durante la procedura, la cancelleria ha notificato una proposta di definizione anticipata priva di testo e completamente in bianco. Il contribuente ha scelto di non opporsi e ha depositato una formale istanza di rinuncia, chiedendo la chiusura della lite. I giudici hanno chiarito che un foglio in bianco non costituisce un atto valido per la definizione anticipata. Tuttavia, la richiesta di rinuncia ha manifestato un sopravvenuto difetto di interesse ad ottenere una decisione sul merito della disputa. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il contribuente a rifondere le spese legali all'amministrazione tributaria, escludendo però la sanzione del raddoppio del contributo unificato.
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Revocazione decreto di estinzione: stop al Fisco in Cassazione
L'Amministrazione Finanziaria ha contestato maggiori imposte a una società e al suo socio. In pendenza del giudizio di legittimità, il solo socio ha domandato la sanatoria fiscale. La Suprema Corte ha dichiarato estinta l'intera causa. L'ente impositore ha promosso la revocazione decreto di estinzione, lamentando un errore di percezione perché l'azienda non aveva aderito alla definizione agevolata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. Contro il decreto presidenziale di estinzione la parte può chiedere solo la fissazione dell'udienza collegiale entro dieci giorni, non la revocazione. Inoltre, l'Ufficio non subisce alcun danno giuridico: la pronuncia di estinzione ha mera valenza processuale, non cancella il debito dell'azienda e non crea giudicato sul merito della pretesa fiscale.
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Definizione agevolata delle liti fiscali: lite chiusa
L'Amministrazione Finanziaria ha notificato alla Società Contribuente plurimi avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009. Dopo un primo grado favorevole alla società e una riforma in appello favorevole al fisco, la vertenza è approdata davanti alla Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la società ha presentato istanza di sanatoria e ha saldato quanto dovuto. L'Avvocatura dello Stato ha quindi segnalato l'avvenuto pagamento. La Suprema Corte ha verificato la corrispondenza tra gli atti impugnati e quelli indicati nella sanatoria, accertando il perfezionamento della definizione agevolata delle liti fiscali. I giudici hanno dichiarato l'estinzione definitiva del processo per cessata materia del contendere, disponendo che le spese legali restino a carico di ciascuna parte che le ha anticipate.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: estinzione e spese
Una società a responsabilità limitata riceveva una cartella esattoriale per oltre sessantamila euro legata a tributi locali non versati. L'impresa impugnava l'atto, ma i giudici tributari confermavano il debito sia in primo che in secondo grado. La società proponeva quindi impugnazione dinanzi alla Suprema Corte. Nelle more del procedimento, la compagine societaria veniva cancellata dal Registro delle Imprese. Il legale dell'ente depositava quindi una rinuncia al ricorso per cassazione comprovata da visura camerale. L'ente creditizio non aderiva formalmente a tale scelta. I giudici di legittimità hanno dichiarato l'estinzione del giudizio. La Corte ha condannato la società rinunciante a rimborsare le spese legali all'agente della riscossione, escludendo però l'obbligo di pagare il doppio contributo unificato.
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TARI contestata: l’estinzione del giudizio tributario
Una società terminalista ha impugnato diversi avvisi di accertamento e pagamento per la tassa sui rifiuti emessi dal concessionario locale. La controversia è giunta fino alla Corte di Cassazione dopo decisioni contrastanti nei gradi di merito. Durante il procedimento di legittimità, la società contribuente e l'ente di riscossione hanno raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale per dirimere la lite. Di conseguenza, le parti costituite hanno depositato un'istanza congiunta chiedendo di chiudere la vertenza. La Suprema Corte ha pronunciato l'estinzione del giudizio tributario per rinuncia agli atti accettata. I giudici hanno compensato le spese legali tra le parti e hanno escluso il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
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Cessazione della materia del contendere e accordo TARI
Una società commerciale riceve un avviso di accertamento per il mancato pagamento della tassa sui rifiuti da parte del concessionario locale della riscossione. L'impresa impugna l'atto e vince in primo grado, ma perde in appello, dove i giudici ritengono legittima la pretesa fiscale. La contribuente decide quindi di presentare ricorso per Cassazione. Prima della discussione, la società e il concessionario trovano un accordo transattivo bonario e depositano un'istanza congiunta con cui rinunciano reciprocamente agli atti di causa. La Corte di Cassazione dichiara la cessazione della materia del contendere con estinzione formale del giudizio. I giudici compensano integralmente le spese legali ed escludono l'obbligo di pagare il doppio contributo unificato.
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Tari e accordo privato: cessazione della materia del contendere
Un'azienda attiva nella logistica portuale ha impugnato una richiesta di pagamento della tassa sui rifiuti notificata dalla società di riscossione locale per alcune aree operative. Dopo le decisioni dei giudici tributari, la contribuente ha portato il caso dinanzi alla Corte di Cassazione. Durante il procedimento di legittimità, l'azienda e l'ente di riscossione hanno sottoscritto un accordo transattivo extragiudiziale per dirimere ogni contrasto economico. Entrambe le parti hanno quindi depositato un'istanza congiunta chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese legali. I giudici supremi hanno accertato la chiusura anticipata del processo per rinuncia agli atti. L'ordinanza ha inoltre stabilito che, in caso di accordo e conseguente rinuncia, la parte ricorrente non deve versare il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di una misura sanzionatoria inapplicabile a queste fattispecie.
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TARI contestata: accordo ed estinzione del giudizio tributario
Una società contribuente impugnava un avviso di pagamento relativo alla tassa rifiuti (TARI). I giudici di primo e secondo grado respingevano le ragioni dell'impresa, confermando la pretesa fiscale. La società proponeva quindi ricorso davanti alla Corte di Cassazione contro l'ente di riscossione e gli enti locali coinvolti. Nelle more del giudizio di legittimità, la società contribuente e l'ente di riscossione raggiungevano un accordo transattivo e depositavano istanza congiunta di rinuncia. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio tributario per rinuncia agli atti, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite. I giudici hanno inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato a carico dell'impresa rinunciante.
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Rinuncia al ricorso: causa estinta ma spese a carico
Una società impugna una cartella esattoriale relativa alla tassa sui rifiuti emessa dall'ente della riscossione. I giudici d'appello confermano la legittimità della cartella esattoriale e la contribuente propone ricorso davanti ai giudici di legittimità. Durante la causa, la società si cancella dal Registro delle Imprese e formalizza la rinuncia al ricorso producendo la visura camerale. L'ente di riscossione non accetta formalmente la rinuncia. I giudici supremi accertano la tempestività della dichiarazione di rinuncia ed estinguono la causa. L'estinzione del giudizio comporta la condanna della società al rimborso delle spese legali verso la controparte pubblica, ma esclude il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso: Fisco e impresa azzerano le spese
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società commerciale il valore dichiarato in un atto di acquisto immobiliare, rideterminando l'importo e richiedendo maggiori imposte ipotecarie e catastali. Dopo la conferma dell'accertamento in secondo grado, la contribuente ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione. Nelle more del procedimento, la società ha tuttavia depositato un formale atto di rinuncia al ricorso, prontamente accettato dall'amministrazione finanziaria insieme alla proposta di compensazione delle spese legali. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il procedimento, confermando che la rinuncia al ricorso concordata tra le parti pone fine alla lite senza condanna alle spese e senza l'obbligo del raddoppio del contributo unificato.
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Definizione agevolata: niente spese di lite dopo la rinuncia
L'Agenzia delle Entrate contestava a un contribuente maggiori redditi tramite accertamento basato su indagini bancarie. Il contribuente vinceva in primo grado, ma perdeva in appello e proponeva ricorso per Cassazione. Nelle more del giudizio, il contribuente aderiva alla definizione agevolata prevista dalla legge e depositava rinunzia agli atti. L'amministrazione finanziaria confermava l'accordo e chiedeva la chiusura della lite. I giudici supremi hanno dichiarato l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Inoltre, la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese legali, escludendo l'applicazione della condanna alle spese contro chi rinuncia, per non penalizzare l'adesione alla tregua fiscale.
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Rinuncia al ricorso tributario: la Cassazione estingue il caso
Un'azienda ha chiesto il rimborso della tassa di concessione governativa versata per gli abbonamenti di telefonia mobile aziendale. L'Amministrazione Finanziaria ha rifiutato la restituzione delle somme. La società ha quindi promosso un contenzioso tributario, ma ha perso sia in primo che in secondo grado. Di conseguenza, il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la società ha scelto di depositare formale rinuncia agli atti. La Corte di Cassazione ha preso atto della volontà del contribuente, confermando la rinuncia al ricorso tributario. I giudici hanno dichiarato l'estinzione del processo e hanno disposto la compensazione delle spese di lite.
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