Un Ente Locale richiedeva a una Società energetica il pagamento dell'ICI per l'anno 2006 su due piattaforme petrolifere situate in mare. I giudici di merito annullavano l'atto impositivo, ritenendo le piattaforme non assimilabili ai fabbricati soggetti a imposta. L'Ente Locale impugnava la decisione davanti ai giudici di legittimità. Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo transattivo per comporre la vertenza in via bonaria. L'Ente Locale depositava quindi formale rinuncia all'impugnazione, regolarmente accettata dalla Società. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento. Ha inoltre chiarito che la rinuncia al ricorso per cassazione non comporta il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, trattandosi di sanzione prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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