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Art. 391 Codice di Procedura Civile

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Definizione agevolata: stop alla lite fiscale senza spese extra
Una società ha impugnato un avviso di accertamento per imposte IRES, IRAP e IVA. Durante la pendenza del ricorso in Cassazione, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata ai sensi del decreto legge n. 193 del 2016, rinunciando formalmente al giudizio. La Suprema Corte ha preso atto dell'adesione alla sanatoria e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese del processo sono state poste a carico di chi le ha anticipate, escludendo inoltre il raddoppio del contributo unificato.
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Definizione agevolata: la Cassazione chiude la lite col fisco
Una società di capitali impugnava un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione Finanziaria contestava un comportamento antieconomico, legato a compensi sproporzionati per i soci a fronte di perdite dichiarate. Durante il processo in Cassazione, l'azienda chiedeva l'estinzione del giudizio avendo aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge. Nonostante l'opposizione del fisco, che lamentava il mancato pagamento integrale delle somme, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. I giudici hanno chiarito che la semplice adesione alla definizione agevolata, contenente l'impegno a rinunciare alla lite, determina la fine del processo per rinuncia o per legge, senza che si debba valutare il merito della pretesa fiscale originaria. Le spese del giudizio sono rimaste a carico di chi le ha anticipate.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: revocato il fondo
Il caso nasce dall'impugnazione di un atto costitutivo di fondo patrimoniale da parte di una società creditrice, che ne aveva ottenuto la revoca in appello. Il debitore ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte per contestare la decisione. Tuttavia, prima dell'udienza, il ricorrente ha depositato formale atto di rinuncia, accettato dalla controparte. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo. La rinuncia al ricorso in Cassazione ha comportato la fine del giudizio senza alcuna decisione sui motivi di merito e senza alcuna condanna alle spese legali per le parti, confermando l'efficacia della precedente sentenza di revoca del fondo patrimoniale.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite in condominio
Un Condominio ha impugnato la sentenza d'appello che aveva annullato una delibera assembleare riguardante la ripartizione delle spese per la sostituzione di false persiane, inizialmente poste a carico del singolo condomino. Durante il giudizio di legittimità, a seguito del decesso del condomino, il Condominio ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse. Gli eredi del condomino hanno accettato la rinuncia concordando sulla compensazione delle spese legali. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando che in caso di rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: estinzione senza spese
La Società Immobiliare ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello favorevole alla Procedura Fallimentare. Successivamente, la stessa Società Immobiliare ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte, preso atto della volontà della ricorrente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Poiché la Procedura Fallimentare non ha svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di legittimità, i giudici non hanno emesso alcuna condanna al pagamento delle spese processuali.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: stop alla lite sulla locazione
Una società di telecomunicazioni ha proposto ricorso in Cassazione contro i proprietari di un immobile per una controversia legata a una locazione per uso diverso da quello abitativo. Successivamente, la società ha depositato una formale rinuncia al ricorso in Cassazione, accettata dai proprietari dell'immobile. La Suprema Corte, verificata la regolarità della rinuncia e dell'accettazione ai sensi degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, stabilendo che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla causa stradale
Il caso riguarda un giudizio di risarcimento danni da circolazione stradale. La Danneggiata ha proposto ricorso in Cassazione contro la Compagnia di Assicurazioni e i responsabili del sinistro. Successivamente, la stessa ricorrente ha depositato formale rinuncia al ricorso per cassazione prima della decisione. La Suprema Corte, riscontrando la regolarità della rinuncia e la mancata costituzione delle controparti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza alcuna condanna alle spese processuali.
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Tassa sui rifiuti: accordo tra Comune e Monastero
Un ente religioso ha impugnato l'avviso di accertamento per la Tassa sui rifiuti (TARI) emesso da un Comune per l'anno 2014. Dopo alterne decisioni nei gradi di merito in merito alla superficie tassabile e alle esenzioni per le aree di culto e di alloggio, entrambe le parti hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, il Comune e l'ente religioso hanno raggiunto un accordo transattivo bonario sulla tassazione dovuta. Di conseguenza, i difensori delle parti hanno depositato una formale rinuncia ai rispettivi ricorsi. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia bilaterale, compensando le spese di lite ed escludendo il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso: quando l’abbandono azzera le spese legali
Un'azienda creditrice avvia un pignoramento immobiliare su beni in comproprietà. Nel corso della procedura esecutiva si apre un giudizio di divisione dei beni. Il Tribunale ordina la vendita dei beni e condanna i comproprietari alle spese, decisione confermata in appello. Alcuni comproprietari propongono ricorso in Cassazione, ma quaranta giorni prima dell'udienza depositano una formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio. In merito alle spese, la Corte applica l'articolo 391 del codice di procedura civile: poiché la rinuncia è avvenuta con largo anticipo, sollevando il creditore dall'onere di ulteriori difese, i giudici dispongono la compensazione integrale delle spese di lite. Ciascuna parte sostiene i propri costi.
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Restituzione somme al netto: stop alle pretese della Cassa
Un pensionato ottiene il ricalcolo della pensione, ma la Cassa previdenziale impugna la decisione. Dopo vari gradi di giudizio, la Corte d'Appello ordina agli eredi del pensionato la restituzione delle somme percepite in eccedenza. La Cassa ricorre in Cassazione pretendendo la restituzione al lordo delle tasse, anziché al netto. Tuttavia, prima della decisione, la Cassa rinuncia formalmente al ricorso. La Corte di Cassazione dichiara quindi l'estinzione del giudizio e compensa le spese. Nei motivi della decisione, la Corte conferma che la restituzione somme al netto delle ritenute fiscali è la regola corretta, poiché le tasse trattenute alla fonte non entrano mai nel patrimonio del beneficiario.
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Rinuncia al ricorso: come chiudere la lite senza pagare le spese
Una società contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento per il pagamento della tariffa di igiene ambientale emessi dall'ente gestore dei rifiuti. Dopo la decisione sfavorevole nei gradi precedenti, la contribuente ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, la stessa contribuente ha presentato formale rinuncia al ricorso, prontamente accettata dall'ente gestore. La Corte di Cassazione, preso atto dell'accordo tra le parti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile, senza alcuna condanna alle spese di lite.
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Cessazione della materia del contendere: lite chiusa con il fisco
Una società in liquidazione ha impugnato un avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione Finanziaria per un presunto maggior reddito imponibile. Durante il giudizio di Cassazione, la società ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119/2018, provvedendo al relativo pagamento. Poiché nessuna delle parti ha richiesto la trattazione della causa entro i termini di legge e non è intervenuto alcun diniego da parte dell'ufficio, la Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Di conseguenza, il processo si è estinto e le spese giudiziarie sono rimaste a carico della parte che le ha anticipate.
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Tassa rifiuti: la definizione agevolata estingue la lite
Un'azienda concessionaria della riscossione ha impugnato la decisione d'appello relativa a un avviso di accertamento TARSU emesso contro una contribuente. Durante la pendenza del giudizio in Cassazione, la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie. Di conseguenza, le parti hanno depositato un atto congiunto di rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Rinuncia agli atti del giudizio: stop al processo in Cassazione
Un cittadino straniero ha proposto ricorso in Cassazione contro il Ministero dell'Interno avverso un decreto del Tribunale di Venezia. Successivamente, il difensore del ricorrente, munito di apposita procura speciale, ha depositato un atto formale di rinuncia all'azione. La Corte di Cassazione, preso atto della volontà della parte, ha dichiarato l'estinzione del processo senza alcuna condanna alle spese per le parti. La decisione conferma che la rinuncia agli atti del giudizio, se formulata da un difensore autorizzato, determina l'immediata chiusura del procedimento senza esame del merito.
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Definizione agevolata delle liti: stop alle liti se il fisco tace
Una società di trasporti ha richiesto la definizione agevolata delle liti per chiudere un contenzioso tributario relativo a Irpeg e Irap. La contribuente ha presentato la domanda e pagato quanto dovuto. Poiché l'Agenzia delle Entrate non ha notificato alcun diniego entro i termini e nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate.
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Condono fiscale: negata la sanatoria nei giudizi di revocazione
Il Contribuente ha proposto un ricorso per revocazione contro una precedente decisione della Cassazione. Successivamente, ha richiesto la sospensione del processo per accedere alla definizione agevolata. L'Amministrazione Finanziaria ha negato l'accesso alla misura. Di conseguenza, il Contribuente ha presentato formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha chiarito che il condono fiscale non si applica ai giudizi di revocazione, poiché questi riguardano decisioni già definitive. Tuttavia, accogliendo la rinuncia del Contribuente, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, compensando le spese tra le parti.
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Revocazione per errore di fatto: quando la svista non salva
Un professore chiede il risarcimento dei danni per diffamazione contro un quotidiano per un articolo sulle sue assenze. I giudici di merito e la Cassazione rigettano la domanda ritenendo sussistente la verità putativa. Il professore propone ricorso per revocazione per errore di fatto, sostenendo che la Corte abbia travisato le sue difese. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. La Corte chiarisce che la revocazione per errore di fatto richiede un errore di percezione oggettivo ed evidente, non una contestazione della valutazione giuridica o del materiale probatorio. Inoltre, la morte del difensore non interrompe il giudizio di legittimità. Il ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Definizione agevolata: il Fisco si ferma e la causa si estingue
Una società alberghiera impugnava un avviso di accertamento basato su studi di settore. Durante il giudizio di Cassazione, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge, pagando integralmente le rate previste e rinunciando al ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha confermato il regolare pagamento. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Di conseguenza, le decisioni dei gradi precedenti perdono efficacia e le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate, senza l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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Muro di contenimento: paga chi fa lo scavo, non il vicino
I proprietari di un terreno inferiore chiedevano il consolidamento di un muro di contenimento confinante con un fondo superiore, invocando la disciplina del codice civile. La proprietaria del fondo superiore si opponeva, dimostrando che il dislivello era stato creato decenni prima dai precedenti proprietari del fondo inferiore tramite sbancamento. I giudici di merito rigettavano la domanda, accertando la proprietà esclusiva del muro in capo ai proprietari del fondo inferiore. Pendente il giudizio in Cassazione, i ricorrenti presentavano formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente.
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Rinuncia al ricorso: si spegne la lite sulla comproprietà
Un comproprietario ha rivendicato la quota di un terzo di un immobile storico, contestando la donazione dell'intero bene effettuata da un altro comproprietario a un terzo. Dopo che la Corte d'Appello ha accolto la domanda di rivendicazione e dichiarato parzialmente nulla la donazione, i soccombenti hanno proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, i ricorrenti hanno presentato formale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio senza pronunciarsi sul merito e senza liquidare le spese di lite.
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