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Art. 391 Codice di Procedura Civile

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Rinuncia al ricorso: l’accordo che cancella la lite sui crediti
Una società di agenzia e il suo garante si opponevano al decreto ingiuntivo ottenuto da una compagnia di assicurazioni per crediti derivanti dalla fine del rapporto di agenzia. Dopo la conferma della condanna in appello, i ricorrenti proponevano ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo amichevole. Di conseguenza, i ricorrenti hanno depositato la formale rinuncia al ricorso, accettata dalla compagnia assicurativa. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, ponendo fine alla controversia senza alcuna condanna alle spese processuali.
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Risoluzione contratto di locazione: il ritardo costa lo sfratto
Una proprietaria ha ottenuto la risoluzione contratto di locazione per grave inadempimento dell'inquilino, colpevole di aver pagato costantemente in ritardo i canoni di affitto. La Corte d'Appello ha confermato lo sfratto, rilevando la compromissione del rapporto di fiducia. L'inquilino ha proposto ricorso in Cassazione ma ha successivamente depositato un atto formale di rinuncia. La Suprema Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del processo senza pronunciarsi sulle spese di giudizio. La decisione di merito che dispone il rilascio dell'immobile è così diventata definitiva.
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Rinuncia al ricorso: niente raddoppio del contributo unificato
Un contribuente ha presentato ricorso per revocazione contro una decisione sfavorevole in materia di IVA. Successivamente, ha depositato una formale rinuncia al ricorso per poter aderire alla definizione agevolata delle liti tributarie. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio. I giudici hanno chiarito che la rinuncia al ricorso non comporta l'obbligo di pagare il raddoppio del contributo unificato. Questa sanzione si applica infatti solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non può essere estesa per analogia alla rinuncia volontaria.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: chi paga le spese di lite?
Il Lavoratore ha impugnato la sentenza d'appello che escludeva alcune indennità dal calcolo del TFR. Durante il giudizio, il suo difensore ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione, chiedendo la compensazione delle spese. L'Azienda ha preso atto della rinuncia ma non ha accettato la compensazione, chiedendo la condanna del ricorrente. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo, confermando che la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti immediati anche senza accettazione della controparte. Tuttavia, in mancanza di accordo sulla compensazione, il rinunciante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite. Il Lavoratore è stato quindi condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore dell'Azienda.
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Rinuncia al ricorso: l’accordo che chiude la lite sui contributi
Un'importante agenzia di stampa ha impugnato un decreto ingiuntivo dell'ente previdenziale dei giornalisti, che richiedeva oltre 169.000 euro per contributi non versati a cinque collaboratori, ritenuti in realtà lavoratori subordinati. Dopo le decisioni sfavorevoli nei primi due gradi di giudizio, l'azienda ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione finale, l'azienda ha aderito a una sanatoria ministeriale per regolarizzare il debito contributivo. Di conseguenza, ha presentato formale rinuncia al ricorso, accettata dall'ente previdenziale. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, ponendo fine alla controversia con l'accordo delle parti anche sulle spese legali.
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Definizione agevolata: stop alle liti e nessun raddoppio tasse
Una contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per un maggior reddito di partecipazione in una società di persone. Durante il giudizio di Cassazione, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti, pagando l'intero debito tributario e chiedendo l'estinzione del processo. L'Agenzia delle Entrate ha confermato il regolare pagamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. I giudici hanno stabilito che non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché l'estinzione non equivale a un rigetto del ricorso, e le spese di giudizio restano compensate.
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Rinuncia al ricorso: la banca chiude la lite senza spese
Un Istituto Bancario ha proposto ricorso in Cassazione contro l'Amministrazione Finanziaria per una controversia sui rimborsi IVA degli anni dal 1985 al 1994. Successivamente, l'istituto ha presentato una formale rinuncia al ricorso, espressamente accettata dall'ente impositore. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, stabilendo che non si fa luogo alla condanna alle spese in base al codice di procedura civile.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop all’ICI senza sanzioni
Un Comune ha impugnato la decisione che riconosceva a un Consorzio Universitario l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI). Tuttavia, prima della decisione della Suprema Corte, l'amministrazione comunale ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata anche dall'ente universitario. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. I giudici hanno chiarito che la rinuncia determina la fine del processo e la compensazione delle spese. Inoltre, in questa ipotesi non si applica il raddoppio del contributo unificato, previsto solo per i casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
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Definizione agevolata: la pace fiscale estingue la causa
Una contribuente impugna un avviso di accertamento per imposte non pagate. Durante il giudizio in Cassazione, decide di aderire alla definizione agevolata presentando la documentazione di pagamento a saldo e rinunciando al contenzioso pendente. La Corte di Cassazione prende atto del pagamento e della rinuncia, dichiarando l'estinzione del giudizio e compensando le spese di lite tra le parti.
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Definizione agevolata: l’accordo con il fisco estingue la causa
Un contribuente impugnava tre avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, il caso giungeva in Cassazione. Nelle more del giudizio, il contribuente presentava istanza per dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata (la cosiddetta rottamazione delle cartelle). L'Agenzia delle Entrate esprimeva parere favorevole, chiedendo l'estinzione del processo. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, ponendo le spese a carico di chi le ha sostenute.
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Definizione agevolata: lite chiusa col Fisco e zero spese
Un socio di una società di persone impugna un avviso di accertamento per un maggior reddito di partecipazione. Dopo i primi gradi di giudizio sfavorevoli, il contribuente propone ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, il contribuente aderisce alla definizione agevolata delle liti pendenti, pagando l'intero debito tributario e chiedendo l'estinzione del processo per carenza di interesse. L'Agenzia delle Entrate conferma il regolare pagamento. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Di conseguenza, le spese del processo non vengono liquidate e si esclude il raddoppio del contributo unificato, poiché l'estinzione non equivale a un rigetto del ricorso. Vince il contribuente che chiude definitivamente la pendenza fiscale senza ulteriori spese processuali.
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Fisco e pace: la rinuncia al ricorso tributario estingue la lite
La Società Contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2013. Dopo il rigetto nei gradi di merito, la società ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha depositato un'istanza di rinuncia al ricorso tributario, accettata dall'Amministrazione Finanziaria, probabilmente nell'ambito di una definizione agevolata. La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo che le spese restino a carico di chi le ha sostenute.
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Estinzione del giudizio di cassazione: la sconfitta costa cara
Un professionista impugnava la sentenza d'appello che aveva dichiarato nullo il suo contratto professionale, obbligandolo a restituire le somme ricevute. Durante la causa in Cassazione, il professionista è deceduto e il suo avvocato ha rinunciato al ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che la morte della parte non interrompe il processo di legittimità. Di conseguenza, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Per il principio di causalità, le spese processuali sono state addebitate al ricorrente, mentre è stata esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, riservato solo ai casi di rigetto o inammissibilità. Gli eredi del cliente ottengono così la conferma definitiva del loro diritto.
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Rinuncia al ricorso per cassazione senza doppia tassa
Una società immobiliare ha impugnato la richiesta di pagamento di oltre cinquemila euro per contributi di bonifica avanzata da un consorzio. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, la controversia è giunta in Cassazione. Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo amichevole per chiudere la lite. La società ha quindi presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo e ha chiarito un principio fondamentale: in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione colpisce solo il rigetto o l'inammissibilità del ricorso. Le spese di giudizio sono state interamente compensate tra le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: accordo fatto e zero sanzioni
Una Società Immobiliare ha impugnato la richiesta di pagamento di oltre cinquemila euro inviata da un Consorzio di Bonifica per contributi relativi ad alcuni fabbricati. Dopo alterne decisioni nei primi gradi di giudizio, la società ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo amichevole per risolvere la controversia. Di conseguenza, la società ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, specificando che in questo caso non si applica il raddoppio del contributo unificato, in quanto la rinuncia non equivale a una sconfitta processuale. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.
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Rinuncia al ricorso del Fisco: chi paga le spese legali?
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento contro una società per il recupero dell'IVA all'importazione. Dopo la decisione parzialmente favorevole della Commissione Tributaria Regionale, l'Ufficio ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, l'amministrazione finanziaria ha annullato l'atto in autotutela, recependo un orientamento giurisprudenziale consolidato sull'inversione contabile. Di conseguenza, l'Agenzia ha depositato formale rinuncia al ricorso, accettata dalla società contribuente. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e ha disposto la compensazione delle spese legali tra le parti, escludendo la condanna dell'amministrazione poiché l'annullamento è derivato dal mutamento della giurisprudenza.
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Rinuncia al ricorso: l’accordo sulle distanze che ferma la lite
Una proprietaria confinante ha citato in giudizio un'impresa edile per la violazione delle distanze legali di alcune opere. Dopo alterne decisioni nei primi gradi, con la Corte d'Appello che ordinava demolizioni e arretramenti, l'impresa ha proposto ricorso in Cassazione. Prima dell'udienza, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo amichevole. Di conseguenza, l'impresa ha presentato una formale rinuncia al ricorso, firmata dai difensori di entrambe le parti. La Corte di Cassazione ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso, disponendo la compensazione delle spese legali tra le parti ed escludendo l'obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: nessun raddoppio di tasse
Un Istituto di Credito ha impugnato la sanzione amministrativa di settantamila euro inflitta dall'Autorità di Vigilanza per violazione delle norme sulla comunicazione al mercato. Successivamente, l'istituto ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'Autorità. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio. I giudici hanno chiarito che, in caso di rinuncia accettata, non si applica la condanna alle spese e non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. Quest'ultimo obbligo, infatti, ha natura sanzionatoria e si applica solo nei casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, escludendo qualsiasi interpretazione analogica o estensiva a ipotesi diverse come l'estinzione consensuale.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: chi paga le spese di giudizio
Una Società Cooperativa ha proposto ricorso contro il Custode Giudiziario di un immobile pignorato nell'ambito di un'opposizione a decreto ingiuntivo. Prima dell'udienza di discussione, la società ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha condannato la società rinunciante al pagamento delle spese legali in favore del Custode Giudiziario. I giudici hanno inoltre chiarito che l'estinzione per rinuncia esclude l'obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato, sanzione prevista solo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
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Rinuncia al ricorso: stop alla lite fiscale senza spese legali
Un contribuente impugna un avviso di accertamento per redditi personali e di partecipazione societaria. Dopo il rifiuto dell'Agenzia delle Entrate alla sua richiesta di definizione agevolata, il contribuente ricorre in Cassazione. Prima della decisione, il contribuente presenta una formale rinuncia al ricorso, accettata dall'amministrazione finanziaria. La Corte di Cassazione dichiara quindi l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese processuali tra le parti.
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