L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una casalinga un presunto reddito non dichiarato tramite accertamento sintetico. L'ufficio ha basato la pretesa su acquisti di beni di valore, tra cui un'automobile e una villa. La contribuente ha impugnato gli atti sostenendo la tracciabilità delle risorse fornite dal nucleo familiare, ma i giudici di merito hanno respinto i ricorsi per assenza di prova documentale. La contribuente ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge, pagando il dovuto all'ente di riscossione e notificando la relativa documentazione. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
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