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Art. 391-bis Codice Penale — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 391-bis Codice Penale

Introduzione di telefoni in carcere: condannata l’infermiera
Un'infermiera penitenziaria è stata condannata per corruzione e per la illecita introduzione di telefoni in carcere a favore di un detenuto in regime di 41-bis. Secondo l'accusa, la donna avrebbe consegnato diversi cellulari al recluso per consentirgli comunicazioni riservate, ricevendo in cambio un'autovettura da un uomo legato al clan del detenuto. L'imputata ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'incertezza dei tracciamenti telefonici e fornendo una giustificazione alternativa sull'acquisto dell'auto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo la motivazione di merito logica e priva di vizi: la coincidenza degli accessi lavorativi, l'aggancio delle celle telefoniche, gli oltre cinquecento contatti diretti e la sovrapposizione temporale con l'acquisto dell'auto provano la responsabilità. La condanna è definitiva e l'imputata deve pagare le spese processuali.
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Elusione delle prescrizioni: parlare ad alta voce non è reato
Il Detenuto, sottoposto al regime di massima sicurezza, veniva condannato per aver comunicato con carcerati di altri gruppi pronunciando la frase "domani faccio colloquio". La Corte di Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio, stabilendo che il reato richiede una vera e propria elusione delle prescrizioni. Per configurarsi il reato, non basta la semplice violazione delle regole, ma occorre un comportamento caratterizzato da astuzia, malizia o destrezza volto a raggirare i controlli. La frase pronunciata ad alta voce, pur potendo avere rilevanza disciplinare, non integra l'elusione delle prescrizioni poiché priva di contenuti idonei ad agevolare attività criminali. Di conseguenza, il fatto non sussiste.
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Cellulare senza SIM in carcere: assolto, ma la Cassazione ribalta
Un detenuto, trovato in possesso di un cellulare funzionante ma privo di SIM, era stato assolto in primo grado. La Procura ha impugnato la decisione, sostenendo che il reato di accesso indebito a dispositivi di comunicazione sussiste a prescindere dalla presenza della scheda. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: per la configurabilità del reato è sufficiente che il dispositivo sia astrattamente 'idoneo' a comunicare, anche solo potenzialmente tramite Wi-Fi o con l'inserimento successivo di una SIM. La mancanza della scheda non esclude la pericolosità della condotta. Di conseguenza, la sentenza di assoluzione è stata annullata e il caso rinviato per un nuovo giudizio.
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Telefono in carcere senza SIM: reato anche se non può chiamare
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un detenuto trovato in possesso di un cellulare, stabilendo che il reato di ricezione di un telefono in carcere senza SIM sussiste comunque. La difesa sosteneva che il dispositivo, privo di scheda, fosse inutilizzabile. I giudici hanno invece chiarito che un telefono è per sua natura uno strumento di comunicazione. La legge punisce il pericolo potenziale che esso rappresenta per la sicurezza, indipendentemente dalla sua immediata capacità di effettuare chiamate. L'assenza della SIM non è sufficiente a escludere la responsabilità penale. L'appello del detenuto è stato quindi respinto.
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Dispositivo idoneo comunicazione: SIM non è reato
La Corte di Cassazione ha stabilito che introdurre una semplice scheda SIM in carcere non integra il reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione (art. 391-ter c.p.). La sentenza chiarisce che un 'dispositivo idoneo comunicazione' deve essere un apparecchio completo e funzionante di per sé, mentre la SIM è un mero accessorio. La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale, confermando l'assoluzione dell'imputata.
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Procurata inosservanza: dolo e prova della conoscenza
Un individuo è stato condannato per aver aiutato un amico a sottrarsi a una misura di sicurezza. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna, specificando che per il reato di procurata inosservanza l'accusa deve provare la conoscenza specifica, da parte dell'imputato, che la persona aiutata fosse soggetta a una misura di sicurezza detentiva e non semplicemente ricercata dalle autorità. Il caso è stato rinviato per un nuovo giudizio.
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Misure cautelari e 41-bis: la decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un detenuto in regime 41-bis, destinatario di ulteriori misure cautelari per l'uso di un cellulare in cella. La Corte ha confermato la possibilità di configurare un concorso del detenuto nel reato altrui, anche prima della riforma del 2020. Tuttavia, ha annullato l'ordinanza cautelare per insussistenza delle esigenze cautelari, ritenendo che il regime del 41-bis fosse già la massima restrizione possibile, rendendo inefficace qualsiasi ulteriore misura.
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Introduzione cellulare in carcere: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una donna indagata per aver tentato di introdurre un micro-cellulare in carcere, nascondendolo nel proprio corpo. La Corte ha stabilito che il reato di introduzione cellulare in carcere si perfeziona con il solo ingresso del dispositivo nell'istituto, con l'intento di consegnarlo a un detenuto, anche se la consegna materiale non avviene. La sussistenza del 'fumus commissi delicti' è stata confermata, rendendo legittimo il sequestro probatorio del dispositivo.
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Telefono in carcere non funzionante: non è reato
La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per il reato di possesso di un telefono in carcere. La decisione si fonda sul fatto che il dispositivo, privo di batteria e scheda SIM, non era concretamente 'idoneo a effettuare comunicazioni' come richiesto dall'art. 391-ter del codice penale. Secondo la Corte, per configurare il reato, il dispositivo deve essere immediatamente utilizzabile, altrimenti il fatto è privo di offensività e non costituisce reato.
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Detenzione telefono in carcere: quando è reato?
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un detenuto trovato in possesso di un telefono cellulare. Secondo la Suprema Corte, la semplice detenzione telefono in carcere è sufficiente a integrare il reato previsto dall'art. 391-ter del codice penale, poiché il possesso del dispositivo presuppone la sua precedente 'ricezione', una delle condotte punite dalla norma, non essendo necessario dimostrarne l'effettivo utilizzo per le comunicazioni.
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