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Art. 391-bis Codice Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 391-bis Codice Penale

Introduzione di telefoni in carcere: condannata l’infermiera
Un'infermiera penitenziaria è stata condannata per corruzione e per la illecita introduzione di telefoni in carcere a favore di un detenuto in regime di 41-bis. Secondo l'accusa, la donna avrebbe consegnato diversi cellulari al recluso per consentirgli comunicazioni riservate, ricevendo in cambio un'autovettura da un uomo legato al clan del detenuto. L'imputata ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'incertezza dei tracciamenti telefonici e fornendo una giustificazione alternativa sull'acquisto dell'auto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo la motivazione di merito logica e priva di vizi: la coincidenza degli accessi lavorativi, l'aggancio delle celle telefoniche, gli oltre cinquecento contatti diretti e la sovrapposizione temporale con l'acquisto dell'auto provano la responsabilità. La condanna è definitiva e l'imputata deve pagare le spese processuali.
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Proroga del regime di 41-bis: no a sconti per i boss in carcere
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un detenuto contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, che confermava la proroga del regime di 41-bis. Il ricorrente, ritenuto esponente di vertice di un noto clan camorristico, contestava la valutazione sulla sua persistente pericolosità sociale e sull'operatività del clan. La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione contro la proroga del regime di 41-bis è ammesso esclusivamente per violazione di legge. Di conseguenza, i giudici di legittimità non possono rivalutare gli elementi di fatto già esaminati dal Tribunale di Sorveglianza, come la presunta disgregazione del gruppo criminale o i collegamenti con l'esterno del detenuto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Cellulare senza SIM in carcere: assolto, ma la Cassazione ribalta
Un detenuto, trovato in possesso di un cellulare funzionante ma privo di SIM, era stato assolto in primo grado. La Procura ha impugnato la decisione, sostenendo che il reato di accesso indebito a dispositivi di comunicazione sussiste a prescindere dalla presenza della scheda. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: per la configurabilità del reato è sufficiente che il dispositivo sia astrattamente 'idoneo' a comunicare, anche solo potenzialmente tramite Wi-Fi o con l'inserimento successivo di una SIM. La mancanza della scheda non esclude la pericolosità della condotta. Di conseguenza, la sentenza di assoluzione è stata annullata e il caso rinviato per un nuovo giudizio.
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Telefono in carcere senza SIM: reato anche se non può chiamare
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un detenuto trovato in possesso di un cellulare, stabilendo che il reato di ricezione di un telefono in carcere senza SIM sussiste comunque. La difesa sosteneva che il dispositivo, privo di scheda, fosse inutilizzabile. I giudici hanno invece chiarito che un telefono è per sua natura uno strumento di comunicazione. La legge punisce il pericolo potenziale che esso rappresenta per la sicurezza, indipendentemente dalla sua immediata capacità di effettuare chiamate. L'assenza della SIM non è sufficiente a escludere la responsabilità penale. L'appello del detenuto è stato quindi respinto.
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Tentativo di introduzione in carcere: drone pronto, condanna certa
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un uomo che si preparava a usare un drone per consegnare pacchi in un penitenziario. L'imputato è stato fermato quando aveva già collegato il drone al primo pacco. I giudici hanno stabilito che queste azioni superano la semplice preparazione e costituiscono un reato di **tentativo di introduzione in carcere**. Secondo la Corte, quando il piano criminale è definito e la sua esecuzione è iniziata con atti che hanno un'alta probabilità di successo, il tentativo è punibile. È stata respinta anche la richiesta di considerare il reato di droga di lieve entità, data la gravità del contesto carcerario.
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Risponde al cellulare del marito in carcere: è concorso morale
Un detenuto, capo di un'associazione mafiosa, usava un cellulare illegale per chiamare costantemente la moglie. Un tribunale aveva liberato la donna, ritenendo il suo ruolo 'passivo' e quindi non penalmente rilevante. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo un principio importante: la continua disponibilità a conversare con un detenuto, pur senza compiere altre azioni, può integrare il reato di concorso morale in utilizzo cellulare in carcere. Questo perché tale condotta rafforza il proposito criminale del detenuto di continuare a usare il telefono illecitamente. La Corte ha quindi ordinato un nuovo esame del caso.
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Concorso morale: telefonata dal carcere e reato
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che escludeva la responsabilità di un padre per concorso morale nel reato di uso indebito di telefono in carcere commesso dal figlio detenuto. Secondo la Corte, il ricevere costantemente numerose telefonate, discutere di argomenti illeciti ed esortare a futuri contatti può integrare un contributo causale al reato, rafforzando il proposito criminoso del detenuto. Si distingue così la mera connivenza non punibile dal concorso morale, che richiede un'adesione psicologica all'azione illecita altrui, anche senza un contributo materiale. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame.
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