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Art. 390 Codice di Procedura Civile

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Estinzione del giudizio: risarcimento negato e rinuncia finale
I Congiunti di una donna deceduta hanno promosso una causa di risarcimento danni contro Il Convenuto. Dopo il rigetto in primo grado e la dichiarazione di inammissibilità in appello per un vizio della procura rilasciata all'estero, i familiari hanno proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, i ricorrenti hanno depositato formale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte con richiesta comune di compensazione delle spese. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, ponendo fine alla controversia senza una decisione sul merito e disponendo che ognuno paghi le proprie spese legali.
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Insinuazione tardiva allo stato passivo: accordo chiude la lite
Un ex dirigente ha proposto un'insinuazione tardiva allo stato passivo di una banca in liquidazione coatta amministrativa per ottenere il pagamento di un bonus una tantum di 75.000 euro. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d'Appello ha accolto la domanda del lavoratore. La banca ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. Il dirigente ha formulato una proposta di transazione accettata dalla banca, che prevede la rinuncia al ricorso. La Suprema Corte, preso atto dell'accordo, ha rinviato la causa concedendo alle parti sessanta giorni per formalizzare l'atto di rinuncia.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo che azzera le tasse
Una complessa lite sulla servitù di passaggio di tubi del gas tra due proprietarie terriere giunge in Cassazione per contestazioni sulla ripartizione delle spese legali. Prima della decisione della Suprema Corte, la ricorrente presenta una formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte con accordo di compensazione delle spese. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese, confermando che la rinuncia esclude l'obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato.
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Definizione agevolata: stop della Cassazione per verifiche
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che riduceva le imposte dovute da un contribuente a seguito di accertamento induttivo. Durante il giudizio di Cassazione, il contribuente ha presentato rinuncia dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per sanare le cartelle esattoriali. La Suprema Corte ha rilevato la necessità di verificare se la cartella pagata corrisponda effettivamente all'avviso di accertamento contestato. Per questo motivo, i giudici hanno rinviato la causa a nuovo ruolo, ordinando alle parti di fornire chiarimenti precisi sul collegamento tra i due atti.
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Rinuncia al ricorso tributario: il Fisco si arrende all’Azienda
L'Azienda, attiva nel settore industriale, beneficiava di un'esenzione sulle accise per l'energia elettrica. L'Agenzia delle Dogane contestava l'esenzione poiché l'Azienda cedeva energia a terzi locatari, emettendo avvisi di recupero. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate emetteva accertamenti IVA. Dopo che la Cassazione ha annullato i presupposti recuperi delle accise, l'Amministrazione finanziaria ha annullato in autotutela gli accertamenti IVA. L'Agenzia delle Entrate ha quindi presentato formale rinuncia al ricorso tributario, accettata dall'Azienda. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite sul mutuo
Una società proprietaria di immobili gravati da ipoteca ha impugnato per revocazione una precedente decisione della Cassazione riguardante la validità di un contratto di mutuo. Successivamente, la stessa società ha deciso di presentare formale rinuncia al ricorso per cassazione. La controparte ha accettato la rinuncia firmando l'atto di assenso. La Corte di Cassazione, preso atto dell'accordo tra le parti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha disposto la compensazione delle spese di lite. Di conseguenza, la controversia si chiude definitivamente senza ulteriori aggravi economici per le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop al raddoppio delle tasse
Una società proprietaria di un impianto eolico ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008 e 2009. Dopo aver proposto ricorso in Cassazione, la contribuente ha pagato le somme richieste dal Fisco e ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione. L'Amministrazione Finanziaria e il Comune coinvolto hanno accettato la rinuncia. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese tra le parti. I giudici hanno inoltre chiarito che, in caso di estinzione per rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di una misura eccezionale e sanzionatoria non estensibile analogicamente.
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Cessazione della materia del contendere per debito stralciato
Un automobilista ha impugnato una cartella di pagamento per sanzioni stradali lamentando la mancata notifica dell'atto. Durante il giudizio di Cassazione, il debito è stato annullato d'ufficio grazie alla legge sullo stralcio dei carichi sotto i mille euro. La Suprema Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: lite da 65mila euro si spegne
Una privata otteneva un decreto ingiuntivo contro una società per il rimborso di somme anticipate per estinguere un'ipoteca. La Corte d'Appello qualificava il rapporto come mutuo, confermando il debito della società. Quest'ultima proponeva ricorso in Cassazione, mentre la privata presentava ricorso incidentale. Prima dell'udienza, entrambe le parti firmavano un atto di rinuncia ai rispettivi ricorsi, accettato reciprocamente. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza condanna alle spese, poiché la reciproca accettazione della rinuncia al ricorso in Cassazione esclude la necessità di regolare le spese di lite.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo cancella la causa
L'Azienda ha impugnato in Cassazione la sentenza d'appello che la condannava a reintegrare Il Lavoratore e a risarcirgli i danni. Durante il giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo amichevole firmando un verbale di conciliazione in sede sindacale. Di conseguenza, hanno depositato un atto congiunto di rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte, preso atto dell'accordo e della volontà comune delle parti, ha dichiarato l'estinzione del processo. Grazie all'adesione bilaterale alla rinuncia, le spese di giudizio sono state compensate e non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite senza tasse
Un'azienda creditrice ha promosso un'azione di responsabilità e risarcimento danni contro gli amministratori di una società debitrice, contestando anche un contratto di affitto d'azienda. Dopo l'esito negativo nei primi gradi di giudizio, la creditrice ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, la ricorrente ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. I giudici hanno chiarito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione economica è prevista solo per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, e non può essere estesa per analogia alla rinuncia volontaria.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: vittoria senza doppie tasse
Una società ha impugnato il rifiuto di concedere la rateazione straordinaria dei contributi previdenziali. Dopo i primi gradi di giudizio, la società ha ottenuto la dilazione richiesta e ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'ente di riscossione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia. Di conseguenza, non si applica la condanna alle spese e non è dovuto il pagamento del doppio contributo unificato, poiché l'estinzione per rinuncia non rientra tra le ipotesi di rigetto o inammissibilità previste dalla legge.
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Esenzione IMU edilizia popolare: il nodo dell’uso diretto
Un ente di edilizia popolare ha chiesto il rimborso dell'imposta municipale per l'anno 2012, sostenendo il proprio diritto all'esenzione IMU edilizia popolare in quanto soggetto non commerciale con scopi sociali. Il Comune ha rifiutato il rimborso, evidenziando che gli immobili non erano utilizzati direttamente dall'ente, ma assegnati a terzi. Durante la causa in Cassazione, l'ente ha rinunciato al ricorso poiché la giurisprudenza si è consolidata in senso sfavorevole, confermando la necessità dell'uso diretto per ottenere l'agevolazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo per rinuncia e ha compensato le spese di lite tra le parti, escludendo ulteriori sanzioni o raddoppi del contributo unificato a carico dell'ente rinunciante.
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Rinuncia agli atti del giudizio: stop alla lite senza tasse extra
Nel corso di un giudizio civile dinanzi alla Corte di Cassazione, i ricorrenti e la controricorrente hanno depositato una formale rinuncia agli atti del giudizio dopo aver raggiunto un accordo amichevole. La Suprema Corte ha verificato la regolarità delle dichiarazioni e ha dichiarato l'estinzione del processo, prendendo atto dell'accordo sulle spese. I giudici hanno inoltre chiarito che la rinuncia non comporta l'obbligo di versare il doppio del contributo unificato, poiché tale misura sanzionatoria si applica esclusivamente nei casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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Cessazione della materia del contendere: accordo in condominio
Un condomino (Il Debitore) aveva impugnato la sentenza d'appello che confermava la simulazione assoluta di alcuni trasferimenti immobiliari, causa in cui era intervenuto anche Il Condominio creditore. Prima dell'udienza in Cassazione, Il Debitore ha depositato una formale rinuncia all'azione, accettata dal Condominio, determinando la cessazione della materia del contendere. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop a debiti e tasse extra
Un'Azienda Sanitaria ha proposto opposizione contro un decreto ingiuntivo per il pagamento di rette di degenza a favore di una Fondazione Ospedaliera. Dopo la conferma della condanna nei primi due gradi di giudizio, l'ente pubblico ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per regolare i loro rapporti economici. L'Azienda Sanitaria ha quindi depositato un formale atto di rinuncia al ricorso per cassazione, accettato dalla controparte. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo. I giudici hanno chiarito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione colpisce solo i ricorsi respinti o inammissibili e non può essere estesa per analogia a chi decide di chiudere bonariamente la lite.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo che estingue la lite
Il caso riguarda un cittadino che ha proposto ricorso in Cassazione contro una società di costruzioni e una cooperativa edilizia. Successivamente, il ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio. La società di costruzioni ha accettato tale rinuncia. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Trattandosi di una rinuncia accettata da entrambe le parti con accordo sulla compensazione, la Corte non ha dovuto provvedere alla liquidazione delle spese processuali, applicando l'articolo 391, comma 4, del codice di procedura civile. Il processo si è così concluso senza una decisione di merito.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo cancella la lite
Una complessa controversia ereditaria, nata dall'impugnazione di un testamento pubblico ritenuto non spontaneo, si è conclusa pacificamente davanti alla Corte di Cassazione. L'erede del beneficiario del testamento e i soggetti che lo contestavano hanno raggiunto un accordo transattivo privato. Di conseguenza, entrambe le parti hanno presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, specificando che in questo caso non si applica il raddoppio del contributo unificato, in quanto la rinuncia non equivale a una sconfitta in giudizio ma a un accordo bilaterale che estingue la lite senza vincitori né vinti.
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Accertamento catastale delle cave: la rinuncia evita le spese
Un'azienda proprietaria di un terreno adibito a cava proponeva di frazionare la proprietà in due unità distinte tramite procedura DOCFA: l'area della cava, senza rendita, e i manufatti industriali. L'Agenzia delle Entrate rifiutava il frazionamento, unificando i beni e rideterminando una rendita catastale complessiva molto più alta. Dopo i primi gradi di giudizio sfavorevoli, l'azienda ricorreva in Cassazione. Successivamente, a causa del consolidamento della giurisprudenza sfavorevole in tema di accertamento catastale delle cave, l'azienda decideva di rinunciare al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, disponendo la compensazione delle spese processuali proprio in virtù del fatto che l'orientamento giurisprudenziale si era stabilizzato solo durante lo svolgimento della causa.
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Sopravvenuta inammissibilità del ricorso e definizione agevolata
Un contribuente impugna una cartella esattoriale per imposte non pagate. Durante il giudizio di Cassazione, il contribuente aderisce alla definizione agevolata e decide di non proseguire la causa. Il suo difensore deposita un atto di rinuncia, ma è privo della procura speciale specifica per rinunciare agli atti. La Corte di Cassazione chiarisce che la rinuncia firmata dal solo difensore non estingue il processo, ma dimostra comunque la perdita di interesse del ricorrente. Per questo motivo, i giudici dichiarano la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché l'inammissibilità è emersa solo successivamente all'avvio della causa. Le spese restano a carico del contribuente.
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