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Art. 390 Codice di Procedura Civile

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Definizione agevolata: stop alle liti fiscali anche senza notifica
Una contribuente ha impugnato un avviso di accertamento basato su indici di capacità contributiva, tra cui l'acquisto di una casa di lusso e le spese per una collaboratrice domestica. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, la contribuente ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, la stessa ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie e ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio. Sebbene la rinuncia non sia stata regolarmente notificata all'Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'adesione alla definizione agevolata dimostra infatti il venir meno dell'interesse a coltivare la causa. Le spese del giudizio sono state compensate e si è escluso il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso: quando il processo si estingue senza consenso
L'Ente Previdenziale ha proposto ricorso contro una cittadina in merito a due avvisi di addebito. Successivamente, avendo ottenuto una decisione favorevole in un altro giudizio correlato, l'Ente ha presentato e notificato una formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha chiarito che la rinuncia al ricorso, regolarmente notificata alla controparte, determina l'immediata estinzione del processo senza necessità di accettazione da parte del destinatario. L'accettazione rileva solo ai fini della ripartizione delle spese giudiziarie. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato estinto il giudizio e ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Estinzione del giudizio: la pace tra eredi e costruttori
Una complessa controversia per vizi di costruzione edilizia si è conclusa pacificamente fuori dalle aule di giustizia. Dopo che la Corte d'Appello aveva ribaltato la prima sentenza favorevole ai proprietari, la vicenda è giunta in Cassazione. Durante la pendenza del giudizio, uno dei ricorrenti è deceduto. L'erede, avendo raggiunto un accordo transattivo con le società costruttrici, ha deciso di non proseguire la causa. I difensori del defunto hanno formalizzato la rinuncia al ricorso avvalendosi dell'ultrattività del mandato. Le società resistenti hanno accettato la rinuncia concordando sulla compensazione delle spese. La Corte Suprema ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, ponendo fine alla lite senza alcuna condanna alle spese o al pagamento del doppio contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: stop alla lite sui vizi
L'Acquirente di un immobile ha citato in giudizio I Venditori per gravi difetti di costruzione. Dopo alterne vicende nei primi due gradi di giudizio, incentrate sull'applicabilità della garanzia decennale per i difetti dell'opera, la controversia è giunta davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, L'Acquirente ha presentato una formale rinuncia al ricorso in Cassazione, regolarmente accettata dai Venditori. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza pronunciarsi sulle spese di lite.
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Sopravvenuta carenza di interesse: l’accordo cancella la lite
Un acquirente avvia una causa civile contro una cooperativa edilizia per ottenere il trasferimento di un appartamento. La cooperativa eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. L'acquirente propone quindi un regolamento preventivo di giurisdizione in Cassazione. Nelle more del giudizio, le parti firmano un accordo notarile di assegnazione dell'immobile, risolvendo ogni pendenza. L'acquirente presenta rinuncia al ricorso, che risulta tardiva rispetto alle conclusioni del Procuratore Generale. Le Sezioni Unite dichiarano comunque l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'accordo privato ha eliminato l'utilità di una decisione giudiziale. Le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: addio graduatorie senza spese
Un gruppo di docenti con diploma magistrale ha richiesto l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria. Dopo il rigetto della domanda nei primi due gradi di giudizio, i docenti hanno proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, il loro difensore ha presentato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando che la rinuncia al ricorso non richiede l'accettazione della controparte per essere efficace, ma determina direttamente il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Poiché l'amministrazione resistente non ha svolto attività difensiva sostanziale, la Corte non ha liquidato le spese di giudizio e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla causa senza spese
Il caso riguarda un cittadino straniero che aveva impugnato il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e delle altre forme di protezione. Prima dell'udienza in Cassazione, il ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte, preso atto della volontà del ricorrente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Poiché il Ministero dell'Interno non ha svolto attività difensiva, i giudici non hanno dovuto liquidare le spese di lite. Il processo si è concluso senza alcuna decisione sul merito della vicenda.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla causa per la protezione
Un cittadino straniero ha impugnato il diniego di protezione sussidiaria e umanitaria davanti alla Corte di Cassazione. Prima dell'udienza, il ricorrente ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo senza pronunciarsi sulle spese, poiché il Ministero dell'Interno non ha svolto attività difensiva.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: rinuncia totale senza spese
Il caso riguarda un cittadino straniero che ha impugnato la decisione del Tribunale, la quale negava la protezione sussidiaria e umanitaria. Successivamente, il cittadino ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione prima dell'udienza. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa decisione e ha dichiarato l'estinzione del processo. Poiché l'amministrazione pubblica intimata non ha svolto attività difensiva, i giudici non hanno liquidato le spese di giudizio. La rinuncia al ricorso per cassazione ha quindi chiuso definitivamente la vicenda giudiziaria senza una decisione sul merito della protezione richiesta.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla causa senza spese
Un ex titolare di ditta individuale ha impugnato due verbali di accertamento della Direzione Territoriale del Lavoro. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, l'imprenditore ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, il difensore del ricorrente ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha preso atto di questa rinuncia, che fa venire meno l'interesse del ricorrente a proseguire la causa. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, senza alcuna condanna alle spese poiché l'amministrazione pubblica non si è difesa in questa fase.
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Rinuncia al ricorso: l’impresa perde il saldo dell’appalto
Un'impresa appaltatrice ha richiesto un decreto ingiuntivo contro una committente per ottenere il pagamento di circa sessantamila euro per la direzione dei lavori di un impianto a biogas. La committente si è opposta, evidenziando che il pagamento era subordinato all'effettivo inizio dei lavori, circostanza non dimostrata. La Corte d'Appello ha revocato l'ingiunzione per carenza di prove. L'impresa ha proposto ricorso in Cassazione ma ha successivamente depositato una formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza provvedere sulle spese.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: niente tasse doppie
Una società creditrice ha impugnato l'esclusione della propria prelazione ipotecaria dallo stato passivo di un fallimento. Il tribunale aveva ritenuto l'ipoteca un atto gratuito e pregiudizievole per gli altri creditori, in quanto concessa successivamente alla nascita del debito. Pendente il giudizio di legittimità, la società ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla curatela fallimentare. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti. I giudici hanno inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché la sanzione non si applica in caso di estinzione sopravvenuta per rinuncia.
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Contratto preliminare di compravendita: dalla lite all’accordo
I Promissari Acquirenti hanno stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare con L'Azienda Venditrice. A causa della mancata presentazione di quest'ultima davanti al notaio, gli acquirenti hanno richiesto l'esecuzione in forma specifica del contratto e il risarcimento dei danni per il ritardo. Il Tribunale ha accolto la domanda, ma la Corte d'Appello ha escluso il risarcimento per vizio di ultrapetizione. Durante il giudizio di Cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo amichevole. Di conseguenza, I Promissari Acquirenti hanno depositato formale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, senza alcuna condanna alle spese processuali.
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Rinuncia al ricorso: il richiedente si ferma e il processo si estingue
Un cittadino straniero ha impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione la decisione che negava la sua richiesta di protezione internazionale. Prima dell'udienza, il ricorrente ha depositato una formale rinuncia al ricorso, regolarmente sottoscritta anche dal suo difensore. La Suprema Corte ha preso atto di questa volontà e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile. Per quanto riguarda le spese processuali, i giudici hanno stabilito di non liquidare alcuna somma poiché il Ministero dell'Interno si era limitato a una costituzione formale senza svolgere alcuna concreta attività di difesa.
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Definizione agevolata: il pagamento cancella la lite col Fisco
Il Contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti per risolvere una controversia fiscale con l'Amministrazione Finanziaria. Avendo pagato integralmente gli importi dovuti entro i termini stabiliti dall'Agente della riscossione, la procedura si è perfezionata con successo. Di conseguenza, Il Contribuente ha presentato formale rinuncia al ricorso pendente davanti alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte, preso atto del regolare pagamento e della rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, compensando le spese di lite tra le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo evita le spese
Il Ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di Cassazione la sentenza d'appello in materia di servitù. Prima dell'udienza, lo stesso Ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione. Il Controricorrente ha aderito a tale rinuncia, concordando la compensazione delle spese di giudizio. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, confermando che la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale recettizio che non necessita di accettazione per essere efficace. Grazie all'accordo tra le parti, la Corte non ha emesso alcuna condanna alle spese, dichiarando estinto il giudizio senza addebiti.
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Rinuncia al ricorso: il dipendente rinuncia a 195mila euro
Un lavoratore ha chiesto la condanna di un'azienda sanitaria pubblica al pagamento di oltre 195.000 euro per differenze retributive legate al suo inquadramento come dirigente. Dopo il rigetto della domanda nei primi due gradi di giudizio, il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, il ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso. L'azienda sanitaria ha accettato la rinuncia, concordando anche sulla compensazione delle spese di lite. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, senza alcuna pronuncia sulle spese di causa.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite doganale
Un'azienda importatrice ha impugnato gli avvisi di rettifica dell'Ufficio Doganale relativi a dazi e IVA sull'importazione temporanea di olio d'oliva in regime di perfezionamento attivo. Dopo le decisioni sfavorevoli dei giudici di merito, che hanno confermato le violazioni doganali basandosi sulle controanalisi dell'ufficio, la società ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, l'importatrice ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione, dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione della causa. La Suprema Corte ha preso atto di tale volontà e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti e l'esclusione del raddoppio del contributo unificato.
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Inquadramento professionale OSS: la cooperativa si arrende
Alcuni Operatori Socio Sanitari hanno richiesto l'inquadramento professionale OSS nel livello superiore C2 del contratto collettivo, avendo svolto mansioni complesse come la disinfezione e la cura delle piaghe in collaborazione con gli infermieri. La Corte d'Appello ha accolto la domanda dei lavoratori, condannando la cooperativa datrice di lavoro a pagare le differenze retributive. La cooperativa ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, prima della decisione finale, la cooperativa ha depositato una formale rinuncia al ricorso, accettata dai lavoratori. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando di fatto la vittoria dei lavoratori che mantengono il diritto al livello superiore e alle relative differenze di stipendio.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite sull’appalto
Un ente pubblico affida a un'impresa lavori di manutenzione edilizia. A causa di ripetute sospensioni dei lavori dovute a varianti in corso d'opera e controlli amministrativi, l'impresa chiede il risarcimento dei danni. Il Tribunale e la Corte d'Appello condannano l'ente pubblico al pagamento di oltre 700.000 euro. L'ente propone ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, le parti raggiungono un accordo transattivo amichevole. Di conseguenza, l'ente presenta formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del processo, ponendo fine alla controversia senza una decisione sul merito.
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