Una lavoratrice ha richiesto la stabilizzazione dei precari a tempo indeterminato presso un'azienda, basandosi su accordi sindacali del 2012, 2018 e 2022. I giudici di merito hanno respinto la domanda perché la donna non aveva inviato la richiesta del 2012 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro la scadenza, come espressamente richiesto dall'accordo. Inoltre, non possedeva i requisiti per gli accordi successivi. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che le procedure di stabilizzazione previste dagli accordi sindacali richiedono il rispetto rigoroso delle modalità di presentazione stabilite dai contratti stessi. Chi non rispetta le forme e i tempi concordati perde il diritto all'assunzione, e i giudici non possono modificare le regole decise dai sindacati.
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