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Art. 39 Costituzione — Anno 2022

Altri anni per Art. 39 Costituzione

Sanzioni amministrative bancarie: Compenso e manleva illegittimi
La Banca d'Italia ha imposto una sanzione amministrativa bancaria a un ex componente del Consiglio di Amministrazione di una banca per aver approvato un accordo di risoluzione consensuale con il Direttore Generale. Questo accordo prevedeva un compenso elevato e una clausola di manleva, nonostante i risultati negativi della gestione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del dirigente. Ha confermato che l'accordo violava le disposizioni sulle politiche di remunerazione e incentivazione, che richiedono un legame tra compenso e performance e vietano clausole che tengano indenne il dirigente da responsabilità per il suo operato. La sanzione è stata ritenuta legittima.
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Condotta antisindacale nelle basi estere: giurisdizione italiana
Un'organizzazione sindacale italiana ha citato in giudizio uno Stato estero e i comandi delle sue basi militari in Italia, contestando una condotta antisindacale per violazione dei diritti di informazione e contrattazione collettiva a danno dei lavoratori civili locali. I giudici di merito avevano negato la giurisdizione italiana, ritenendo operante l'immunità statale a difesa dell'organizzazione militare. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribaltato le decisioni precedenti e ha stabilito che la giurisdizione spetta al giudice italiano. Le convenzioni internazionali prevedono l'applicazione integrale delle leggi italiane sul lavoro per la manodopera civile locale. L'attività sindacale protegge i diritti inviolabili dei lavoratori e rientra nell'ambito privatistico, non intaccando le funzioni sovrane di difesa dello Stato straniero.
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Condotta antisindacale e disdetta del contratto integrativo
Un'organizzazione sindacale ha promosso un ricorso per accertare la condotta antisindacale del datore di lavoro. L'azienda, dopo aver disdetto il contratto integrativo aziendale, ne aveva sospeso l'applicazione economica e normativa durante le trattative di rinnovo, violando la clausola di ultravigenza. I giudici di merito avevano rigettato le richieste del sindacato, ritenendo la violazione un mero inadempimento contrattuale verso i singoli dipendenti, sanato dalla prosecuzione delle trattative e dall'approvazione del nuovo accordo tramite referendum. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale decisione, affermando che la disapplicazione unilaterale dell'accordo scaduto mina l'autorevolezza e il potere negoziale del sindacato. L'illecito ha natura plurioffensiva e giustifica l'azione sindacale autonoma. La Suprema Corte ha dunque accolto il ricorso dell'associazione sindacale e cassato la sentenza d'appello.
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Obbligo di assunzione nel cambio appalto anche se il prezzo cala
Un lavoratore impiegato in un appalto aeroportuale ha richiesto di essere assunto dall'azienda subentrante nell'appalto, invocando la tutela del contratto collettivo nazionale. L'azienda subentrante si è opposta, sostenendo che il minor prezzo di aggiudicazione dell'appalto escludesse l'obbligo di assunzione nel cambio appalto e che un accordo sindacale successivo avesse ridotto l'orario di lavoro a un'ora al giorno. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che la semplice riduzione del corrispettivo economico non cancella l'obbligo di assunzione, a meno che non vi sia una reale riorganizzazione tecnica. Inoltre, l'accordo sindacale peggiorativo non è vincolante per il lavoratore che non lo ha firmato, poiché i sindacati non possono disporre dei diritti individuali senza mandato. Il lavoratore ha quindi diritto all'assunzione e al pagamento delle retribuzioni arretrate.
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Condotta antisindacale nelle basi USA: giurisdizione all’Italia
Un'associazione sindacale ha denunciato la condotta antisindacale subita presso alcune basi militari estere in Italia, lamentando l'esclusione dalle trattative collettive e dalle informative aziendali. I giudici di merito avevano dichiarato il difetto di giurisdizione italiano, ritenendo lo Stato estero protetto dall'immunità sovrana. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ribaltato la decisione, dichiarando la sussistenza della giurisdizione italiana. La Corte ha chiarito che l'impiego di personale civile locale risponde a esigenze materiali e privatistiche, non sovrane. Di conseguenza, la tutela dei diritti sindacali rientra pienamente nella giurisdizione del giudice italiano, poiché l'immunità degli Stati esteri non può coprire atti di gestione del rapporto di lavoro che non toccano l'esercizio tipico di funzioni pubbliche o di governo.
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