Una lavoratrice ha fatto causa all'azienda per ottenere il pagamento di differenze retributive, sostenendo di aver svolto un rapporto di lavoro subordinato. L'azienda ha eccepito che una parte del periodo era un semplice tirocinio e ha chiesto la chiamata in causa del terzo (il Centro per l'Impiego), sollevando anche una questione di giurisdizione. Il Tribunale ha rifiutato la chiamata in causa. L'azienda ha impugnato la decisione con regolamento di competenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che il provvedimento sulla chiamata in causa del terzo ha natura discrezionale e non è impugnabile. Inoltre, la giurisdizione spetta al giudice del lavoro in base al "petitum sostanziale" della domanda della lavoratrice, che chiede l'accertamento di un impiego subordinato privato.
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