Una società ottiene l'omologazione del proprio concordato semplificato dal Tribunale. L'Ente creditore pubblico, pur informato, non partecipa alla fase di omologa né propone opposizione. In seguito propone reclamo alla Corte d'Appello, che lo respinge per carenza di legittimazione. L'Ente ricorre quindi in Cassazione, ma nel fascicolo telematico inserisce il provvedimento come allegato semplice, privo delle stampigliature di cancelleria e del messaggio PEC che attesta la data di comunicazione. Di fronte alla proposta accelerata di chiusura per vizio insanabile, l'Ente insiste per la decisione. La Corte Suprema dichiara l'improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito tempestivo della prova di comunicazione del provvedimento. Inoltre, i giudici condannano l'Ente a pagare le spese legali e oltre 9.500 euro complessivi a titolo di sanzione per lite temeraria.
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