Il Contribuente ha contestato tramite estratto di ruolo una iscrizione ipotecaria sul proprio immobile, legata a tre vecchie cartelle esattoriali per imposte non pagate. I giudici di merito hanno respinto le sue richieste perché l'impugnazione era tardiva, dato che il debitore conosceva già gli atti esattoriali da tempo. L'uomo ha quindi fatto ricorso in Cassazione, sostenendo l'illegittimità dell'ipoteca su un bene gravato solo da diritto di abitazione. Tuttavia, poco prima dell'udienza, il cittadino ha depositato una dichiarazione formale nella quale affermava di voler abbandonare il contenzioso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Poiché la fine del procedimento è dipesa da un fatto successivo alla presentazione degli atti, i magistrati hanno disposto la compensazione integrale delle spese legali, evitando al cittadino il pagamento del doppio contributo unificato.
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