Un lavoratore, licenziato durante il periodo di prova, ha impugnato il recesso per mancanza di motivazione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, stabilendo che il recesso periodo di prova, sebbene illegittimo perché immotivato, è comunque efficace a terminare il rapporto di lavoro. Al lavoratore spetta unicamente il risarcimento del danno e non la reintegrazione nel posto di lavoro, poiché la mancanza di motivazione costituisce un vizio funzionale e non un vizio genetico del patto.
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