Il Comune ha richiesto il pagamento dell'imposta sugli immobili a un cittadino per gli anni 2010 e 2011. Il Piano Regolatore Generale, che qualificava i terreni come edificabili, era stato annullato e poi sanato retroattivamente dal Comune stesso. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato le richieste di pagamento, ritenendo inesistente il presupposto impositivo ICI a causa dell'annullamento del piano urbanistico. Il Comune ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la validità retroattiva della sanatoria. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha rilevato la complessità della questione. I giudici hanno stabilito che non ricorrono i presupposti per una decisione semplificata e hanno rinviato la causa alla Sezione Tributaria per una trattazione approfondita.
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