Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che, accogliendo l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa, ha ordinato lo svolgimento di ulteriori indagini. Il ricorrente lamentava vizi di notifica e il difetto di legittimazione dell'opponente, ritenuto non essere la reale persona offesa del reato di falsa perizia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità hanno ribadito che il provvedimento con cui il giudice respinge la richiesta di archiviazione e dispone nuove indagini non è autonomamente impugnabile. La legge consente il ricorso per cassazione solo contro l'ordinanza di archiviazione e unicamente nei limitati casi di nullità previsti dal codice di procedura penale.
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