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Art. 373 Codice Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 373 Codice Penale

Intralcio alla giustizia: minacce al testimone, condanne confermate
Tre imputati sono stati condannati per intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.). Hanno minacciato un testimone per indurlo a rilasciare false dichiarazioni su una rapina subita. Il testimone aveva inizialmente riconosciuto persone poi rivelatesi estranee ai fatti. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati. Un ricorso era tardivo. Gli altri erano infondati, poiché la minaccia, anche implicita, integra il reato di intralcio alla giustizia, considerato un reato di pericolo. La Corte ha così confermato la responsabilità penale degli imputati.
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Correzione di errore materiale: nulla la decisione senza udienza
La Corte d'Appello ha integrato il dispositivo di una sentenza penale che dichiarava estinto il reato per prescrizione a favore dell'imputato. I giudici hanno aggiunto la conferma della falsità di una perizia tramite un provvedimento emesso senza convocare le parti. L'imputato ha impugnato la decisione denunciando la violazione del diritto di difesa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, chiarendo che la correzione di errore materiale richiede tassativamente la camera di consiglio partecipata qualora sussista un interesse concreto a discutere il punto. L'omessa notifica dell'udienza determina la nullità insanabile del provvedimento.
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Opposizione alla richiesta di archiviazione: stop al ricorso PM
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che, accogliendo l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa, ha ordinato lo svolgimento di ulteriori indagini. Il ricorrente lamentava vizi di notifica e il difetto di legittimazione dell'opponente, ritenuto non essere la reale persona offesa del reato di falsa perizia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità hanno ribadito che il provvedimento con cui il giudice respinge la richiesta di archiviazione e dispone nuove indagini non è autonomamente impugnabile. La legge consente il ricorso per cassazione solo contro l'ordinanza di archiviazione e unicamente nei limitati casi di nullità previsti dal codice di procedura penale.
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