Il caso riguarda Il Richiedente, a cui è stata revocata l'ammissione al gratuito patrocinio perché il suo reddito, sommato a quello dei familiari conviventi, superava i limiti di legge. Il Richiedente ha impugnato la revoca sostenendo che il procedimento penale a suo carico per falsa attestazione del reddito si era concluso con una sentenza di non doversi procedere, dimostrando la sua buona fede e un reddito individuale sotto la soglia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la decisione penale di non doversi procedere non costituisce giudicato sostanziale sull'effettivo ammontare del reddito e non era stata prodotta nei precedenti gradi di giudizio. Di conseguenza, la revoca del gratuito patrocinio è stata confermata a causa del superamento dei limiti reddituali complessivi del nucleo familiare.
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