La Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell'errore revocatorio in materia tributaria. Una società aveva impugnato una sentenza sfavorevole sostenendo un errore di fatto, basato su una presunta errata trascrizione di dichiarazioni in un verbale della Guardia di Finanza. La Corte ha rigettato il ricorso, specificando che l'errore di valutazione delle prove o la contestazione di un atto pubblico non costituiscono un errore revocatorio, ma vizi che vanno fatti valere con altri mezzi, come la querela di falso. La decisione ribadisce che la revocazione è un rimedio eccezionale, limitato a meri errori di percezione del giudice e non a errori di giudizio.
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