Un'azienda ha ricevuto un avviso di pagamento per la tassa sui rifiuti (TARSU) per l'anno 2012. La società ha impugnato l'atto, sostenendo che una precedente sentenza della Cassazione, diventata definitiva, aveva già stabilito per gli anni 2007-2008 che la sua attività industriale produceva 'rifiuti speciali' non tassabili. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'azienda, affermando che il principio del giudicato esterno tributario si applica anche agli anni successivi se riguarda elementi stabili e permanenti, come la natura dell'attività e dei rifiuti. La vecchia sentenza, quindi, blocca la nuova pretesa del Comune. L'avviso di pagamento è stato annullato.
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