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Art. 372 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

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Altri anni per Art. 372 Codice di Procedura Civile

Intrasmissibilità delle sanzioni amministrative: eredi salvi
Un componente del consiglio di amministrazione di una banca riceveva tre sanzioni pecuniarie da Banca d'Italia per irregolarità in un aumento di capitale. Dopo aver impugnato la decisione, il ricorrente decedeva durante il giudizio di Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, sancendo il principio dell'intrasmissibilità delle sanzioni amministrative agli eredi ai sensi dell'articolo 7 della Legge 689/1981. La morte del trasgressore estingue l'obbligazione di pagamento, comportando la perdita di efficacia della sanzione e della sentenza impugnata, con compensazione delle spese di giudizio.
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Credibilità del richiedente asilo: bugie e diniego di protezione
Il richiedente asilo, originario del Ghana, ha impugnato il diniego della protezione internazionale. L'uomo sosteneva di essere fuggito per timore di ritorsioni dopo aver ucciso accidentalmente un funzionario di banca durante una lite. La Corte d'Appello ha ritenuto il racconto non credibile, escludendo i presupposti per la protezione sussidiaria e umanitaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la valutazione sulla credibilità del richiedente asilo spetta al giudice di merito. Se la narrazione presenta lacune e incongruenze tali da escludere la credibilità intrinseca, il giudice non deve procedere al controllo della credibilità estrinseca tramite fonti internazionali. Inoltre, i nuovi documenti sull'attività lavorativa in Italia, prodotti per la prima volta in Cassazione, sono stati dichiarati inammissibili.
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Definizione agevolata: si estingue la lite tra fisco e soci
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato le decisioni che annullavano gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone e dei suoi soci, accusati di essere una società di comodo. Durante il giudizio di Cassazione, la società e i soci hanno presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del Decreto Legge n. 119 del 2018, provvedendo al pagamento degli importi dovuti tramite modello F24. Poiché nessuna delle parti ha richiesto la prosecuzione del giudizio entro i termini di legge, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Di conseguenza, le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate e non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
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Definizione agevolata: stop alla lite fiscale in Cassazione
Una società di persone e le sue socie ricevevano avvisi di accertamento per omessa dichiarazione di redditi da partecipazione. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, le contribuenti proponevano ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la società veniva cancellata dal registro delle imprese e le socie aderivano alla definizione agevolata dei carichi pendenti, pagando quanto dovuto in un'unica soluzione. La Corte di Cassazione, preso atto del regolare pagamento e del perfezionamento della sanatoria, ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. L'adesione alla definizione agevolata ha così risolto definitivamente la controversia tributaria, rendendo inutile qualsiasi ulteriore decisione sul merito della pretesa fiscale.
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Definizione agevolata delle liti tributarie: stop al processo
Un contribuente e l'Agenzia delle Entrate si scontravano in giudizio per accertamenti relativi a Irpef, Irap e Iva. Durante la pendenza del ricorso in Cassazione, il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle liti tributarie, pagando quanto dovuto e depositando la documentazione. Poiché l'ufficio finanziario non ha sollevato obiezioni, la Corte di Cassazione ha preso atto del perfezionamento della sanatoria. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali che restano a carico di chi le ha anticipate.
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Definizione agevolata: il Fisco tace e il contribuente vince
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione contro la decisione favorevole a un contribuente in materia di IRPEF, IRAP e IVA. Nelle more del giudizio, il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, pagando la prima rata e depositando la relativa documentazione. L'amministrazione finanziaria non ha presentato obiezioni. La Corte di Cassazione, preso atto del perfezionamento della procedura, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, lasciando le spese di lite a carico di chi le ha anticipate. Il contribuente ottiene così la chiusura definitiva della pendenza tributaria.
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Definizione agevolata: la pace tra Fisco e contribuente
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che riduceva l'accertamento fiscale a carico di una contribuente per maggiori redditi da partecipazione. Durante il giudizio di Cassazione, la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del decreto-legge 119/2018, pagando l'importo dovuto. L'amministrazione finanziaria ha confermato la regolarità della procedura. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ponendo le spese a carico di chi le ha anticipate.
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