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Art. 371 Codice Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 371 Codice Penale

Falso giuramento sul debito: condannati i clienti dell’avvocato
Un avvocato ha richiesto il pagamento della parcella ai propri clienti tramite decreto ingiuntivo. Gli assistiti si sono opposti sollevando la prescrizione presuntiva del debito. A fronte dell'assenza di prove scritte, il legale ha deferito il giuramento decisorio. I clienti hanno quindi giurato davanti al giudice di aver saldato integralmente il compenso spettante al professionista. Tuttavia, i riscontri documentali hanno smentito tale affermazione, evidenziando soltanto il versamento di minimi acconti. I giudici hanno quindi condannato i clienti per il reato di falso giuramento. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la condanna, dichiarando inammissibile il ricorso e ribadendo la natura pubblicistica del bene giuridico violato.
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Messa alla prova senza risarcimento: la Cassazione annulla tutto
Il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova il reato di falso giuramento contestato a un cittadino. Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione evidenziando gravi irregolarità: il programma non prevedeva condotte volte a riparare il danno economico subito dalla vittima, l'ente di volontariato non era convenzionato e mancavano le firme di presenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'assenza di impegni risarcitori e il mancato svolgimento regolare delle attività lavorative precludono la valutazione positiva del percorso. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di proscioglimento, rinviando il caso al Tribunale per un nuovo giudizio.
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Falso giuramento: assoluzione e risarcimento civile
La Corte di Cassazione conferma l'assoluzione per il reato di falso giuramento, rigettando il ricorso della parte civile. Il caso riguardava due persone accusate di aver falsamente giurato l'estinzione di un debito verso un avvocato. La Corte ha ritenuto logica la motivazione della Corte d'Appello, che aveva assolto gli imputati basandosi sulla credibilità della loro difesa di compensazione dei crediti. Viene chiarito che, in sede di impugnazione per i soli effetti civili, il giudice valuta la responsabilità secondo il criterio del 'più probabile che non', tipico del processo civile, e non quello penale dell' 'oltre ogni ragionevole dubbio'.
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