Una società ha impugnato diverse cartelle di pagamento relative a sanzioni stradali, sostenendo di non averle mai ricevute e contestando l'estratto di ruolo. I giudici di merito hanno accolto solo parzialmente la domanda. La Cassazione, applicando la normativa sopravvenuta (Art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973), ha stabilito che l'impugnazione estratto di ruolo e delle cartelle asseritamente non notificate è inammissibile se il debitore non dimostra un pregiudizio concreto e specifico (come l'esclusione da appalti pubblici o la perdita di benefici). Non avendo la società dimostrato tale interesse qualificato, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'improcedibilità del giudizio per difetto di interesse ad agire.
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