La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14727/2025, ha dichiarato inammissibile un ricorso riguardante la ricusazione del giudice. La Corte ha ribadito che la dichiarazione di ricusazione deve essere depositata per iscritto presso la cancelleria del giudice competente a decidere e non può essere presentata oralmente durante l'udienza davanti al giudice che si intende ricusare. La violazione di questa formalità procedurale comporta l'inammissibilità dell'istanza, assorbendo ogni altra questione di merito o di legittimità.
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