L'Imputato, condannato per tentata estorsione, ha presentato ricorso per contestare presunti vizi procedurali legati alla mancata ricezione personale degli atti di giudizio. I giudici di legittimità hanno respinto l'impugnazione ritenendola manifestamente infondata. La Corte ha ribadito che, quando la consegna al domicilio indicato dall'indagato risulta impossibile, la notificazione al difensore di fiducia o d'ufficio garantisce la piena regolarità del procedimento penale. Tale meccanismo assicura la conoscenza degli atti processuali ed evita che l'irreperibilità dell'accusato paralizzi il processo. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese e a una sanzione economica.
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