Un individuo, arrestato per rapina, ha contestato la validità della sua detenzione. Ha sostenuto che il suo **diritto all'interprete** era stato violato. Durante l'arresto, gli atti erano stati tradotti in inglese, lingua che lui dichiarava di comprendere con difficoltà, nonostante il verbale iniziale indicasse la sua conoscenza dell'inglese e del georgiano. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che eventuali vizi procedurali nella fase pre-cautelare (arresto e prime informazioni) non invalidano automaticamente la successiva misura cautelare (l'ordine di detenzione), purché quest'ultima sia stata correttamente tradotta in una lingua nota all'indagato.
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