Due soggetti si introducono di notte in uffici comunali per compiere un furto. Uno viene identificato tramite telecamere e targa dello scooter. L'altro, a volto coperto, viene chiamato dal complice con un diminutivo. La polizia perquisisce l'abitazione condivisa dai due e acquisisce un giubbotto identico a quello del video. L'indagato contesta la misura cautelare, eccependo la debolezza degli indizi e l'invalidità del sequestro probatorio per mancata convalida e assenza del difensore. La Cassazione rigetta il ricorso confermando che gli indizi risultano gravi e concordanti. La Corte chiarisce che l'omessa convalida non rende inutilizzabile la prova, ma incide solo sulla legittimità dello spossessamento. Nel sequestro delegato dal Pubblico Ministero non sussiste l'obbligo di preavviso al difensore. La validità dell'atto è salva e la restrizione confermata.
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